Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7266 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. II, 30/03/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 349, presso lo studio dell’avvocato

SANDULLI MARIA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NERI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimata-

e sul ricorso n. 19847 del 2005 proposto da:

C.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN

STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

POBITZER HANSJORG;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

T.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2005 della “CORTE DI APPELLO DI TRENTO SEZ.

DIST. di BOLZANO, depositata il 01/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Sandulli Paolo con delega depositata in udienza

dell’Avv. Sandulli Maria Alessandra difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del

ricorso incidentale;

udito l’Avv. Rizzacasa Beatrice con delega depositata in udienza

dell’Avv. Stefano Coen difensore del resistente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso previa riunione, per

l’accoglimento dei primi due motivi, con assorbimento del terzo

motivo del ricorso principale, l’inammissibilita’ o assorbimento del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) T.M. nell’ottobre 2001, dopo l’esito negativo di azione possessoria, evocava in giudizio C.D. davanti al tribunale di Bolzano, esperendo azione negatoria servitutis relativa a una area (antistante un fabbricato), censita alla p.m 21 della p.ed. 2254 in P.T. 2136/11 C. comune di Gries. Sosteneva che la particella 21 non era gravata da servitu’ di passaggio a favore della particella 4 di proprieta’ della convenuta; che egli nel 1957 aveva acquistato, oltre alla particella 21, altre sette unita’ immobiliari site nell’edificio; che l’area era stata gravata da servitu’ convenzionale di passo, a favore delle particelle da 1 a 20, circoscritta al tratto della p.m. 21 prospiciente il portone di ingresso della casa. Domandava pertanto che fosse accertato che il contratto di costituzione di servitu’ riguardava, come testualmente indicato dalla scrittura, soltanto il tratto prospiciente il portone di ingresso e non ogni parte dell’area e in particolare quella frontistante il negozio C..

La convenuta resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva, subordinatamente al rigetto della domanda, l’accertamento di acquisto della servitu’ per destinazione del padre di famiglia o per usucapione.

Il tribunale e la Corte d’appello di Bolzano, con sentenza rispettivamente del 15 dicembre 2003 e del 1 marzo 2005 rigettavano la domanda.

La Corte d’appello riteneva che, non essendo la particella della resistente accessibile ne’ dall’interno ne’ dall’esterno dell’edificio con altra entrata, la servitu’ a favore dei proprietari dei locali e a carico del T. dovesse essere considerata estesa a tutto il fronte dell’edificio e non solo alla parte prospiciente il portone di ingresso.

T.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 giugno 2005, svolgendo tre motivi.

Casata ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale condizionato, per l’accertamento della servitu’ per destinazione del padre di famiglia, usucapione o coattiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) I ricorsi devono essere riuniti ex art 335 c.p.c..

Con il primo motivo il ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 1065 c.c., secondo il quale colui che ha un diritto di servitu’ non puo’ usarne se non a norma del suo titolo (o del suo possesso).

Parte ricorrente, dopo aver chiarito che l’area de qua e’ antistante le unita’ immobiliari al piano terra dell’edificio (negozi) e che egli l’aveva acquistata per destinarla a parcheggio per i propri inquilini degli appartamenti siti nello stesso stabile, richiama il tenore letterale della servitu’ pattuita con parte venditrice.

Detta servitu’ era cosi’ descritta: di passo e accesso a piedi e con veicoli di qualsiasi specie per l’entrata in casa e lo scarico di mobili, derrate e merci di qualsiasi specie sul tratto prospiciente il portone di ingresso della casa formante la p. ed. 2254 C.C., Gries”.

Ne deduce che la servitu’ non poteva essere estesa sull’intero fronte dell’edificio che da su via Alessandria, perche’ altrimenti le parti avrebbero diversamente descritto l’area gravata dalla servitu’ stessa.

Il ricorrente contesta quindi l’interpretazione estensiva data dal giudice d’appello e richiama altra clausola pattizia, con la quale i proprietari delle particelle da 1 a 20 si obbligavano ad usare i diritti di servitu’ “in modo da arrecare il minor danno e incomodo ai proprietari del cortile p.m. 21”.

Osserva che il titolo costituito pattiziamente concerne soltanto il tratto prospiciente il portone di ingresso e che occorre privilegiare lo strumento di interpretazione letterale.

Con il secondo motivo il T. lamenta tutti i vizi di motivazione in relazione “al comportamento delle parti in seguito alla costituzione della servitu’”.

Deduce che la Corte avrebbe omesso di valutare e di acquisire compiutamente la prova che tra il 1981 e il 19 88 il conduttore del negozio C. non aveva adibito l’immobile a garage, ma a magazzino, senza mai entrarvi con l’automezzo.

Inoltre la Corte non avrebbe considerato la circostanza, riferita da due testi, circa la posa in opera di paletti con lucchetti tra “detta porzione materiale e il marciapiede della strada” per delimitare la proprieta’ T., paletti che precludevano l’accesso con veicoli da (OMISSIS) alle singole unita’ immobiliari site al piano terra.

Con il terzo motivo e’ denunciata violazione dell’art. 1067 c.c. Vi si sostiene che parte C. avrebbe innovato il fondo dominante, rendendo piu’ gravosa la condizione del fondo servente, perche’ da una certa data in poi avrebbe destinato il vano p.m. 4 a garage.

3) I motivi possono essere congiuntamente esaminati, poiche’ la soluzione data al primo, che implica l’esame di aspetti sottolineati nelle altre censure, e’ idonea a definire la controversia.

Il ricorso e’ infondato.

Il convincimento della corte territoriale, confermativo della sentenza di primo grado, e’ scaturito da una constatazione elementare quanto insuperabile: il rilievo che il negozio sito alla particella 4 sarebbe inaccessibile se non si interpretasse la convenzione costitutiva della servitu’ nel senso voluto dalla convenuta.

E’ stato infatti accertato che l’immobile C. non e’ raggiungibile dall’interno dell’edificio.

All’esterno, sul lato di via (OMISSIS), tra il fronte dell’edificio e il marciapiedi che delimita la strada, si interpone la particella 21 di proprieta’ T., che e’ quindi indispensabile per giungere all’unico accesso utile del negozio, cioe’ alla porta che si apre su detta area.

Orbene, il testo letterale della pattuizione si esprime nel senso limitativo che e’ sostenuto in ricorso, poiche’ farebbe intendere che la servitu’ grava solo sul rettangolo di superficie della particella 21 che e’ antistante il portone dello stabile. Ma se cosi’ fosse, si dovrebbe ammettere che la particella 4 C. e’ sorta interclusa, giacche i costruttori avrebbero venduto a terzi l’area ad essa antistante – che la separa dalla via pubblica e avrebbero consentito l’esercizio della servitu’ solo fino all’ingresso del portone.

Mancherebbe quindi la possibilita’ per i proprietari della particella 4 e della altre attigue poste al piano terra di impegnare la restante parte dell’area T.. Essi non potrebbero ne’ attraversarla frontalmente, provenendo da via (OMISSIS), ne’ percorrerla per il tratto sul lato dell’edificio che va dal portone di ingresso dello stabile alla porta del rispettivo negozio.

3.1) I giudici di merito si sono trovati quindi di fronte a due opzioni opposte, entrambe potenzialmente illogiche.

La prima, basata sulla letterale interpretazione della scrittura costitutiva di servitu’, da luogo a una soluzione che toglierebbe accesso al proprietario e a qualsivoglia utente di una porzione immobiliare posta al piano terra di un edificio.

Non e’ possibile equiparare la condizione dell’intercluso negozio C. a quella di qualsiasi altro negozio o magazzino fronteggiato da marciapiedi o da portici, secondo quanto sostiene il ricorso (pag 10). La resistente non dovrebbe infatti attraversare frontalmente un’area pubblica (marciapiedi o portico), ma un’area privata, a lei documentalmente interdetta. Il rilievo di parte ricorrente, la quale evidenzia che esistono moltissimi negozi o magazzini siti a piano terra cui non e’ possibile accedere con veicoli, puo’ valere impressivamente, ma questa considerazione non rende ragione della previsione letterale – indiscutibilmente illogica – che esclude anche il passaggio a piedi sulla particella 21, poiche’ lo ammette soltanto nello specchio antistante il portone dello stabile.

L’altra opzione esaminata e’ viziata, secondo il ricorso, da errata interpretazione (il vizio di violazione dei criteri di interpretazione del decontratto, pur ignorato in rubrica, e’ stato tratteggiato nel corpo del motivo), perche’ confliggente con il testo letterale del patto.

Tra due manifeste illogicita’ i giudici di merito hanno scelto la meno illogica; l’unica che si prestava, attraverso i comuni criteri ermeneutici, a rendere razionale la previsione contrattuale.

3.2) Mette conto in proposito ricordare che essi hanno valorizzato il comportamento delle parti tale da consentire per lungo tempo l’accesso “perpendicolare” dalla strada pubblica al negozio attraversando la particella 21, escludendo quindi il passaggio attraverso il rettangolo antistante il portone. Hanno evidenziato che la servitu’ con veicoli non poteva neppure essere intesa nel senso di giungere al portone principale per poi svoltare verso l’ingresso del negozio, giacche’ si sarebbe trattato di “manovra assolutamente impraticabile”.

Il ricorso evidenzia – soprattutto nel secondo motivo – che il T. ha, in piu’ modi e occasioni, precluso l’accesso carrabile apponendo paletti di delimitazione tra la propria particella e la strada. Trattasi di rilievi non decisivi.

La convenzione costitutiva di servitu’ equipara infatti il passaggio pedonale e quello carrabile. Il fatto che il secondo tipo di passaggio (quello con veicoli, cfr ricorso pag 17) sia stato reso piu’ difficoltoso, non esclude la plausibilita’ dell’interpretazione accreditata dai giudici di merito, atteso che implicitamente, ma inequivocabilmente, ne risulta che il passaggio pedonale veniva invece consentito liberamente sulla particella 21 a beneficio del magazzino/negozio.

Ora, poiche’ la scrittura non distingueva tra passo pedonale e carraio, l’uso indisturbato di quest’ultimo gia’ forniva una chiave di interpretazione di spiccato rilievo.

3.3) E’ da aggiungere in proposito che l’uso carraio (omesso per qualche tempo, quando la destinazione era a magazzino) era legato alle occasionali esigenze dei conduttori dell’unita’ immobiliare e dunque meno concludente ai fini ermeneutici.

Questa considerazione vale anche a togliere peso al terzo motivo, ove si evidenzia che la necessita’ di un accesso con veicoli sarebbe sorta solo quando il locale venne adibito a garage. Questa circostanza non costituisce un indebito aggravamento di servitu’, se si pon mente al tenore letterale del patto, che equipara il passaggio nell’uno e nell’altro modo. Giova invece a far comprendere che la previsione contrattuale, razionalmente interpretata, consentiva libero accesso ai fondi dominanti a piedi e con veicoli di qualsiasi specie per l’entrata in casa e lo scarico di mobili, derrate e merci di qualsiasi specie. Restava quindi un’eventualita’ occasionale il mancato o il raro uso con veicoli, forse ipotizzato, quale riserva mentale, al tempo (1957) di redazione del patto, tempo nel quale la scarsa diffusione delle autovetture e la destinazione abituale a negozio – e raramente a garage – dei locali a piano terra siti sul fronte stradale probabilmente non fecero comprendere ai contraenti la opportunita’ di distinguere il regolamento delle due possibilita’ di esercizio della servitu’.

3.4) E’ da aggiungere ancora che la interpretazione attribuita al patto contrattuale dai giudici di merito – e qui ritenuta ineccepibile – non svuota del tutto di senso l’acquisto della particella 21 da parte dell’unico acquirente.

Questi infatti, nell’investire forti somme per l’acquisto in quello stabile di ben sette unita immobiliari, poteva avere interesse a voler controllare personalmente quell’area, formalmente rimasta di proprieta’ privata, avente funzione “di rispetto” sul fronte stradale, sottraendola alla condominialita’. Cio’ gli consentiva di delimitarla e abbellirla convenientemente o anche di farne un uso piu’ intenso, purche’ compatibile con le destinazioni e i mutevoli bisogni dei proprietari dei fondi dominanti.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Il ricorso incidentale condizionato risulta quindi inammissibile per difetto di interesse.

La estrema singolarita’ della vicenda connotata da una complessa ricostruzione della volonta’ contrattuale e dall’obbiettiva incertezza indotta dal testo della scrittura, consiglia la compensazione in questo grado delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile l’incidentale.

Spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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