Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7266 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SINDACO DI CONEGLIANO, nella qualita’ di tutore del minore T.

N., G.M., nella qualita’ di curatore speciale del

minore T.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO

ANGELO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARTELLONE BRUNO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, T.

P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 57/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che con ricorso 16 marzo 2009, il Sindaco di Conegliano Veneto, in qualita’ di tutore e legale rappresentante del minore T. N., ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 57 notificata il 07.01.2009 che, in riforma della precedente decisione del Tribunale per i minorenni di Venezia, ha revocato la dichiarazione d’adottabilita’ del minore ripristinando la piena potesta’ del padre T.P..

Che quest’ultimo, regolarmente intimato, non ha spiegato difesa.

Che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Che e’ pregiudiziale ad ogni altra la verifica sull’ammissibilita’ del ricorso in quanto esso, essendo stata la sentenza impugnata notificata il 7 gennaio 2009, risulta proposto oltre il termine posto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1 nel testo sostituito dalla L. n. 149 del 2001 che dispone al comma 2 che avverso la sentenza emessa in materia di adottabilita’ del minore dalla Corte di Appello, le parti legittimate possono proporre ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla notifica.

Che suddetto termine dimidiato nel caso di specie non e’ stato rispettato, sicche’ ne discende la palese inammissibilita’ del presente ricorso. Che nulla e’ a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione in assenza d’attivita’ difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

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