Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7266 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura rel. Consiglie – –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27338/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SAIM SPA;

– intimato –

nonchè da:

SAIM SPA, in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo

studio dell’avvocato MARIA VITTORIA FERRONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO MANFREDINI giusta delega in calce;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2012 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che aderisce all’istanza

di cessata materia del contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per la cessata materia del contendere

(rinuncia agli atti).

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione su un motivo avverso la sentenza n. 39/29/12 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società SAIM SPA per l’anno di imposta 2004 limitatamente alle riprese dei ricavi per differenze inventariali per Euro 379.776,00 e dell’indeducibilità di perdite su crediti nei confronti dei debitori falliti per Euro 44.740,19.

La società contribuente ha replicato con controricorso e ricorso incidentale articolato su tre motivi.

La contribuente ha depositato in data 03.01.2017 memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale ha comunicato che le parti hanno raggiunto la definizione complessiva delle contestazioni elevate nei confronti della SAIM SPA, abbandonando il contenzioso relativo al periodo di imposta 2004, ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contenere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. La Corte, avendo riscontrato che la parte privata ha depositato la comunicazione dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Milano – Ufficio Legale – di “Definizione complessiva delle contestazioni elevate nei confronti della SAIM SPA (C.F. (OMISSIS)), Prot. 2015/106606 del 24.04.2015 e la copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento in data 04.05.2015, rileva che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse per la intervenuta conciliazione con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

– dichiara inammissibile il ricorso;

– compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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