Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7266 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22604-2019 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LOREDANA GOMBIA;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 146/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata

il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore CARLA PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 146 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. proposta da A.G., ha dichiarato sussistente il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12 con decorrenza dalla data della visita di revisione del 6.7.2016, ed ha condannato l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.400,00, oltre accessori;

2. contro la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.G. affidato ad un unico motivo; l’INPS ha depositato procura speciale;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nonchè delle norme che determinano i parametri per la liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati e procuratori (D.M. 10 marzo 2014, n. 55, L. n. 247 del 2012, art. 13; L. n. 794 del 1942, art. 24; L. n. 1051 del 1957);

5. il motivo è fondato;

6. sul problema della individuazione degli scaglioni applicabili, va ribadito che, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talchè, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015);

7. applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%, ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 cit.); con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo così interpretarsi il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 che testualmente prevede un riduzione “fino al 70 per cento” dell’importo liquidato per tale fase (Cass. ord. 20/6/2019, n. 16652);

8. la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza è inferiore a detti minimi, nè risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

9. pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi 3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%; e condannando l’Inps al relativo pagamento, secondo quanto già statuito in sentenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

10. le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 3.162,00 (da cui va detratta la somma già liquidata) per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Itri e dell’avv. Loredana Gombia, antistatari.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell’avv. Giuseppe Itri e dell’avv. Loredana Gombia, antistatari.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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