Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7266 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 18/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28641/2020 proposto da:

L.M., in proprio e nella qualità di genitore dei minori

L.I., e L.S., domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Anastasia Chiaramaria, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Li.Ma., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Zanframundo Antonio, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 26/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza depositata il 26.8.2020 la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da L.M. avverso l’ordinanza del 3.8.2020, con cui il Giudice istruttore del Tribunale di Roma ha dichiarato, a sua volta, inammissibile l’istanza proposta dall’odierno ricorrente, volta alla modifica dei provvedimenti presidenziali quanto al regime di affido dei figli minori, alla residenza dei figli (e loro iscrizione scolastica) ed alla disciplina dell’assegno di mantenimento per i figli.

La Corte d’Appello ha osservato che, vigendo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, lo strumento del reclamo è previsto dall’art. 708 c.p.c., comma 4 solo avverso i provvedimenti adottati dal Presidente, mentre non è estendibile ai provvedimenti emessi dal giudice istruttore nel corso del giudizio di divorzio sulla base della sopravvenienza di circostanze sopravvenute.

Avverso il decreto del 3.8.2020 emesso dal Tribunale di Roma e avverso la predetta ordinanza della Corte d’Appello di Roma ha proposto ricorso cumulativo per cassazione L.M., affidandolo a cinque motivi.

Li.Ma. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha preliminarmente evidenziato di aver proposto ricorso cumulativo nei termini sopra illustrati, trattandosi dii provvedimenti successivi emessi tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico, anche alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 3692 del 16.2.2009.

2. Con il primo motivo è stata dedotta l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, sul rilievo che i provvedimenti impugnati entrambi decisori e definitivi, incidendo su diritti soggettivi delle parti, come statuito da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 22238/2009, che ha ritenuto la ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti del Tribunale sulle istanze di modifica di disposizioni accessorie della separazione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 739 c.p.c. e artt. 3 e 24 e 111 Cost., in relazione alla declaratoria di inammissibilità del reclamo pronunciata dalla Corte d’Appello.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto inammissibile il reclamo per assenza di una esplicita previsione normativa, non considerando, in contrasto con quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, la stabilità di tale provvedimento giurisdizionale che lo rende idoneo al giudicato “rebus sic stantibus”.

4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 12 della Convenzione di New York ratificata con L. n. 176 del 1991, dell’art. 6 Capo B della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata con L. n. 77 del 2003, art. 23 reg. CE n. 2001/2003, artt. 2, 3,30,32,111 Cost., artt. 102 e 337 octies c.p.c.

Lamenta il ricorrente che il giudice d’appello ha disatteso l’obbligo di ascolto dei minori, e, in particolare, del figlio J. in relazione al quale si dovevano adottare scelte urgenti relative alla sua salute.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., per non avere la Corte d’Appello considerato che il Giudice Istruttore aveva erroneamente escluso che vi fossero elementi nuovi.

6. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 739 c.p.c., nonché l’assenza di motivazione, in relazione alla illegittima liquidazione delle spese di lite.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nel condannarlo al pagamento delle spese processuali, non ha tenuto conto del carattere non definitivo del provvedimento impugnato, suscettibile di essere ribaltato ad opera della sentenza che definirà il giudizio di divorzio, con la conseguenza che il regolamento delle spese non potrà che dipendere dall’esito complessivo di quest’ultimo, e non dalle sue fasi intermedie.

7. Esaminando tutti i motivi sopra illustrati unitariamente, in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l’unica eccezione del quinto motivo con cui si è impugnata la statuizione sulle spese di lite.

Va, in primo luogo, dichiarato palesemente inammissibile il ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale di Roma del 3.8.2020, a sua volta già impugnato dall’odierno ricorrente con il reclamo alla Corte d’Appello.

Il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 3692 del 16.2.2009 è del tutto inconferente, riferendosi tale pronuncia (attinente alla materia tributaria) all’impugnazione da parte di uno stesso soggetto di una pluralità di sentenze emesse dallo stesso giudice (si trattava della Commissione tributaria regionale delle Marche), fattispecie ben diversa da quella di cui è causa in cui il ricorrente ha inammissibilmente proposto ricorso per cassazione contro uno stesso provvedimento nei cui confronti aveva già proposto reclamo, impugnando con un ricorso “cumulativo” due provvedimenti pronunciati da due giudici di diverso grado (Tribunale e Corte d’Appello).

Anche il ricorso proposto avverso il decreto di inammissibilità pronunciato dalla Corte d’Appello è inammissibile, trattandosi di provvedimento che, come correttamente evidenziato dallo stesso ricorrente (nell’illustrare il quinto motivo), ha provveduto su un provvedimento del Giudice istruttore che, pur incidendo su una posizione di diritto soggettivo, ha carattere meramente interinale, provvisorio e suscettibile di essere revocato e modificato dal Collegio in sede di decisione del giudizio di divorzio.

Ne consegue che è parimenti privo di natura decisoria il provvedimento emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice istruttore (pur di inammissibilità), in quanto destinato a perdere efficacia e rimanere assorbito a seguito della decisione di merito.

Va, inoltre, osservato che il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 22238/2009 è del tutto inconferente: con la predetta pronuncia questa Corte ha ritenuto la natura decisoria del decreto emesso in camera di consiglio dalla corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle disposizioni accessorie alla separazione, in quanto, oltre ad essere incidente su diritti soggettivi delle parti, è caratterizzato da stabilità temporanea, che lo rende idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure “rebus sic stantibus”.

E’ quindi stato ritenuto dalle Sezioni Unite idoneo al passaggio in giudicato (sia pure rebus sic stantibus) non – come nel caso di specie – un provvedimento provvisorio pronunciato dal Giudice Istruttore nel corso di un giudizio di separazione (come tale suscettibile di modifica e/o revoca in sede di decisione del giudizio di merito), ma un provvedimento emanato su un’istanza di revisione di disposizioni emanate all’esito del giudizio di separazione e quindi già idonee al giudicato (sia pure rebus sic stantibus). E’ propria questa la fondamentale e dirimente differenza tra la fattispecie di cui è causa e quella richiamata dal ricorrente.

L’inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, proposto avverso l’ordinanza della Corte d’Appello, determina l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo.

Inconferente è anche il riferimento del ricorrente alla sentenza n. 10777/2019, che si è pronunciata su provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, incidenti su diritti di natura personalissima, pronunciati dal Tribunale per i Minorenni.

Il quinto motivo è invece fondato.

E’, infatti, in primo luogo, ammissibile l’impugnazione della statuizione dell’ordinanza di cui è causa recante il regolamento delle spese, disciplinando tale statuizione posizioni giuridiche soggettive di debito e credito che discendono da un rapporto obbligatorio autonomo ed è quindi idonea ad acquistare l’autorità di giudicato (Cass. n. 8432/2020, Cass. n. 9348/2017).

Quanto al merito, proprio la natura provvisoria del provvedimento impugnato, destinato a rimanere assorbito dalla decisione di merito, esclude la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, dovendo la regolamentazione delle stesse avvenire con la sentenza emessa a conclusione del giudizio di separazione, che dovrà tener conto dell’esito complessivo della lite.

Ne consegue che deve cassarsi, senza rinvio, la statuizione relativa alle spese processuali contenuta nell’ordinanza della Corte d’Appello.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, previa compensazione nella misura dei tre quarti, essendo il ricorrente risultato soccombente nei primi quattro motivi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso avvero il decreto del Tribunale di Roma del 3.8.2020.

Dichiara inammissibili i primi quattro motivi del ricorso avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 26.8.2020, accoglie il quinto e, decidendo nel merito, annulla la statuizione sulle spese processuali.

Condanna la controricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, previa compensazione nella misura dei tre quarti, in Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accesso di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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