Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7265 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. II, 30/03/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDRONICO FRANCESCO;

– ricorrente –

e contro

RESIDENCE VAMPOLIERI SRL;

– intimato –

e sul ricorso n. 21279 del 2005 proposto da:

RESIDENCE VAMPOLIERI SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege, in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati LAMICELA EDOARDO, DI PAOLA NUNZIO SANTI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

D.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio

dell’avvocato ANTONINI MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDRONICO FRANCESCO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1317/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato COSIO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato ANDRONICO Francesco, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso previa riunione,il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 giugno 2001 il Tribunale di Catania – adito da D.G.G. nei confronti della s.r.l. Residence Vampolieri condanno’ la convenuta a pagare all’attore L. 60.000.000, oltre agli interessi, come compenso per la prestazione di attivita’ di consulenza, svolte in relazione all’apertura di un esercizio alberghiero.

Impugnata dalla soccombente, la decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Catania, che con sentenza del 23 dicembre 2004 ha rideterminato in Euro 12.395,00 la somma dovuta a D.G.G. e lo ha condannato a restituire all’altra parte quanto gli era stato versato in piu’, in esecuzione della sentenza di primo grado, con esclusione della rivalutazione monetaria; ha condannato la s.r.l. Residence Vampolieri al rimborso di due terzi delle spese di giudizio, compensandole per il residuo, D.G.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La s.r.l. Residence Vampolieri si e’ costituita con controricorso, formulando a sua volta tre motivi di impugnazione in via incidentale, cui D.G.G. ha opposto un proprio controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposti contro la stessa sentenza, i due ricorsi vengono riuniti in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c. Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente, dato il suo carattere preliminare ed assorbente, quella formulate dalla s.r.l. Residence Vampolieri con il primo motivo del ricorso incidentale, che concerne l’an del diritto fatto valere da D.G.G.: si sostiene che la Corte d’appello e’ pervenuta alla conclusione che le prestazioni in questione fossero state realmente svolte, basandosi su un’unica inattendibile testimonianza e trascurando ingiustificatamente le altre.

La doglianza non puo’ essere accolta, poiche’ si verte in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione.

Da tali vizi la semenza impugnata e’ del tutto immune, poiche’ il giudice a quo ha dato conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione sul punto, osservando che l’effettivo compimento dell’attivita’ di cui si tratta era risultato dalla deposizione resa da V.P., nonche’ illustrando diffusamente i motivi per cui tali dichiarazioni, contrariamente all’assunto dell’appellante, dovevano essere considerate veritiere, anche perche’ avevano trovato riscontro in ulteriori risultanze istruttorie, mentre altre testimonianze assunte apparivano di scarsa o nessuna rilevanza. Le diverse e contrarie tesi della ricorrente non possono costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita’, che non consentono a questa Corte di addentrarsi nelle valutazioni eminentemente di merito che la s.r.l. Residence Vampolieri pretende di demandarle.

Simmetricamente, per analoghe considerazioni, va disatteso il primo motivo del ricorso principale, che attiene al quantum: lamenta D.G.G. che il corrispettivo spettantegli e’ stato ingiustificatamente ridotto dalla Corte d’appello, rispetto alla determinazione che ne era stata effettuata dal Tribunale, ai sensi dell’art. 2225 c.c. in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per conseguirlo. Si tratta anche qui di giudizi prettamente di merito, sorretti da adeguata motivazione: il giudice di secondo grado ha spiegato che sia il difetto di qualificazione professionale del prestatore d’opera, sia la limitazione della sua attivita’ alla consulenza per la scelta e l’acquisto di arredi destinati all’esercizio alberghiero che la s.r.l. Residence Vampolieri intendeva aprire, sia l’importo effettivo di tali acquisti risultante dalla documentazione in atti, giustificavano una ulteriore decurtazione del compenso, che il primo giudice aveva quantificato in una certa frazione di quello che sarebbe spettato a un architetto, in base alla tariffa, per lo svolgimento di compiti di direzione artistica. Sono quindi infondate le deduzioni del ricorrente relative all’asserita mancata enunciazione del criterio di liquidazione applicato, ne’ possono avere ingresso in questa sede di legittimita’ le assiomatiche contestazioni del ricorrente, riguardanti l’apprezzamento circa la qualita’ e l’utilita’ dell’opera prestata.

Con il secondo motivo addotto a sostegno dell’impugnazione incidentale la s.r.l. Residence Vampolieri lamenta che erroneamente e’ stata esclusa la rivalutazione monetaria della somma che D. G.G. e’ stato condannato a restituirle: sostiene che la propria qualita’ di imprenditore commerciale imponeva di presumere che L’indebito pagamento le avesse provocato, a causa del diminuito valore reale del denaro, un pregiudizio superiore a quello corrispondente all’ammontare degli interessi legali.

La censura non puo’ essere accolta, poiche’ l’essere imprenditore commerciale non implica di per se’, con l’automatismo prospettato dalla ricorrente, la rivalutazione dei crediti di valuta – come e’ quello di cui si tratta: cfr. Cass. 26 ottobre 1999 n. 11143 – occorrendo comunque l’assolvimento di un onere di allegazione e dimostrazione circa il maggior danno derivato dal fenomeno dell’inflazione (v. , oltre al precedente richiamato nella sentenza impugnata, tra le piu’ recenti, Cass. 24 maggio 2010 n. 12609).

Il terzo motivo del ricorso incidentale non ha autonoma valenza, in quanto consequenziale agli altri due: dalla affermazione della loro fondatezza si fa discendere l’erroneita’ del regolamento delle spese di giudizio adottato dalla Corte d’appello.

I ricorsi devono essere pertanto entrambi rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, in considerazione della reciproca loro soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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