Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7265 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 09/01/2019, dep. 16/03/2020), n.7265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2442/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliato in Roma, via C. Mo-rin

n. 1, presso lo studio dell’avv.to Federica Pica, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Mario Picca e Riccardo Marro giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 6540/34/2015, depositata il 1 luglio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2019

dal Cons. Marco Dinapoli.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per

l’accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Uditi gli l’Avv.ti delle parti costituite.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.T. impugnava l’atto di irrogazione di sanzioni amministrative n. (OMISSIS) in data 13 aprile 2012 per l’importo di Euro 4.588,89 emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – ufficio di Napoli (OMISSIS) per errata indicazione doganale del valore della merce (pantaloni vari) importata dalla Cina nell’anno 2011; contestava in particolare l’applicabilità della sanzione, in solido con l’importatore, anche allo spedizioniere che avesse agito in rappresentanza diretta di quest’ultimo. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 10288/34/2014 del 28 marzo 2014. Avverso tale decisione l’Agenzia proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 6540/34/2015 del 19 maggio 2015 (depositata il 1 luglio 2015). L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre in questa sede per tre motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e vittoria di spese. Resiste il C. con controricorso e chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce violazione e falsa applicazione del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 del 1992, art. 201 comma 3, artt. 202 e 205, (Codice doganale comunitario – CDC), della L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 8, e art. 2 commi 6 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando l’erroneità della sentenza della CTR nella parte in cui fonda l’inesistenza del presupposto dell’obbligazione doganale in capo allo spedizioniere nell’attività di controllo solo documentale di quest’ultimo, dovendo diversamente interpretarsi le disposizioni richiamate, nonchè la compatibilità della disciplina comunitaria con la disposizione interna che prevede la responsabilità sussidiaria dello spedizioniere con riferimento ai diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell’accertamento, in quanto la figura del debitore doganale va estesa a qualunque soggetto abbia partecipato all’operazione doganale, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica.

2. Con il secondo motivo si contesta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza impugnata omesso di valutare il comportamento negligente tenuto dal C. nella redazione della dichiarazione doganale, rilevante ai fini della sussistenza della sua responsabilità, in solido con l’importatore, per l’infedele dichiarazione effettuata.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 10 (rectius art. 11), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la responsabilità dello spedizioniere deriva direttamente anche dalla generale disciplina dettata in materia di sanzioni amministrative.

4. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, involgendo l’esame della medesima questione sotto differenti profili, e sono infondati nei termini di cui appresso si dirà.

4.1. Va premesso che la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. Nel primo caso il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore; nel secondo caso il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore. L’operatore che agisce in rappresentanza diretta deve essere iscritto nell’apposito albo professionale istituito con la L. 22 dicembre 1960, n. 1612, e deve rispettare gli obblighi previsti dalla legge, fra i quali assumono rilievo, ai fini della presente decisione, quelli previsti dalla successiva L. 25 luglio 2000, n. 213.

4.2. L’obbligazione doganale grava sul soggetto che fa la dichiarazione in nome proprio ovvero sulla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta. Pertanto nel caso della rappresentanza diretta, che ricorre nella vicenda in esame, la responsabilità grava normalmente sull’importatore. Tuttavia anche lo spedizioniere doganale dichiarante non va esente da responsabilità qualora abbia contravvenuto agli obblighi impostigli dalla legge.

4.3. La responsabilità solidale dello spedizioniere dichiarante diretto è configurabile soltanto nel caso in cui egli stesso abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione nella consapevolezza della erroneità dei dati e/o della irregolarità dei documenti (Reg. Comunitario Doganale n. 2913 del 1992, art. 201).

4.4 Alla luce di detta normativa unionale va interpretato pertanto la L. 25 luglio 2000, n. 213, art. 2, (commi 6 e 7), che pone a carico degli spedizionieri doganali l’onere di accertare la regolarità, veridicità e completezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari, pena la responsabilità per il pagamento del tributo e per i danni procurati all’erario nel caso di infedele dichiarazione qualora fossero a conoscenza o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell’infedeltà; tale responsabilità sussiste quando essi stessi, e non l’importatore, abbiano fornito i dati o prodotto i documenti in base ai quali è stata redatta la dichiarazione.

4.5- pertanto la sola qualità di spedizioniere rappresentante diretto dell’importatore non vale a ritenerne la responsabilità solidale per infedele dichiarazione, a meno che non consti la sua personale partecipazione nei termini di cui sopra, la cui prova è a carico dell’Amministrazione doganale, e che nel caso in esame non solo non è stata fornita, ma neanche prospettata dalla ricorrente.

5. in conclusione, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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