Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7265 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2022, (ud. 25/02/2022, dep. 04/03/2022), n.7265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1670/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

B.F., rappresentato e difeso, per procura speciale,

dal Prof. Avv. Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ ultimo in Roma, Via Panama, n. 95;

– intimato e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna-sezione staccata di Sassari n. 179/08/17, depositata il 9

giugno 2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 25 febbraio

2022 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari di cui all’epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello di B.F. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro l’avviso d’accertamento, in materia di Irpef, Iva ed Irap, che per l’anno d’imposta 2007, all’esito di indagini finanziarie, gli aveva attribuito tre fonti di reddito non dichiarate:

le mance elargite dai clienti dell’hotel del quale era dipendente come capo concierge;

lo svolgimento dell’attività d’impresa di agenzia di servizi;

la locazione di fabbricati.

La sentenza d’appello impugnata aveva annullato l’avviso d’accertamento limitatamente alle somme accertate quali redditi da lavoro dipendente in conseguenza di mance, oltre che per le relative sanzioni e gli accessori.

Anche il contribuente, con ricorso per cassazione successivo, da considerarsi quindi incidentale, affidato a quattro motivi, ha impugnato la medesima sentenza della CTR, per la parte in cui aveva rigetto parzialmente il suo appello.

L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve darsi atto che il contribuente ha depositato il 26 gennaio 2022 a mezzo p.e.c. copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata – ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 126 – dell’avviso d’accertamento controverso, corredata di moduli F24 relativi alle prime due delle rate dovute, chiedendo a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti.

Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può e si deve tenere conto.

Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 e al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

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