Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7264 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MELONI ELIO MARIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato COLOMBO ENRICO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Oristano, con sentenza non definitiva dichiarava la separazione personale dei coniugi L.M. ricorrente, ed C.A., sposatisi il (OMISSIS), e con successiva sentenza definitiva del 16.10 – 8.11.2007, addebitava la separazione al marito, al quale imponeva di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili.

Con sentenza dell’11 – 22.07.2008 la Corte di appello di Cagliari respingeva il gravame proposto dal C. in punto di addebito e di diritto della L. all’assegno di mantenimento, confermando anche che il fallimento dell’unione coniugale era dipeso dalla violazione dell’obbligo alla fedelta’ da parte dell’appellante. Avverso questa sentenza notificatagli il 2.10.2008, il C. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 7.12.2008 ed affidato a due motivi. La L. ha resistito con controricorso notificato il 9 – 13.01.2009.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito va dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, la produzione di documenti da parte del C., attuata con la memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c.. A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 151 c.c., comma 2.

Si duole dell’addebito a se’ della separazione personale dalla L., sostenendo essenzialmente che esso e’ stato illegittimamente fondato sulla sua supposta prima infedelta’, che in ogni caso non aveva reso intollerabile la convivenza coniugale, proseguita per almeno ulteriori tre anni dopo il 1983, epoca in cui la moglie era stata da terzi messa al corrente di detta sua relazione extraconiugale, ormai esauritasi.

Il motivo non ha pregio.

In punto di addebito la Corte territoriale ha confermato la prima pronuncia avendo ritenuto che in effetti doveva ritenersi dimostrato che, sin dal 1983, il C. aveva reiteramente violato l’obbligo di fedelta’ coniugale e presumendo che tale reprensibile contegno in danno del coniuge fosse stato causa della compromissione del rapporto matrimoniale, per il fatto che sino al 1982 non erano emersi evidenti segnali di crisi di tale rapporto, che il protrarsi della convivenza coniugale sino al 1985 non era sufficiente ad escludere la intollerabilita’ di essa e che la frattura del vincolo matrimoniale non poteva essere ricondotta all’iniziativa adottata, ai primi del 1985, dalla L., di trasferirsi a (OMISSIS) per motivi di studio e professionali, iniziativa condivisa dalla coppia e successiva all’intervenuta compromissione dell’unione. La decisione si rivela, infatti, ineccepibilmente aderente al dettato normativo ed all’orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte, al quale va data continuita’, e segnatamente sia al principio di diritto, pure richiamato dai giudici di merito, secondo cui in tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. 200725618; 200613592;

20068512; 200313747), e sia al principio di diritto secondo cui ai sensi del novellato art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilita’ della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non e’ necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volonta’ di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti. In quest’ultimo caso la intollerabilita’ della convivenza non puo’ ritenersi esclusa per il solo fatto che uno dei coniugi assume un atteggiamento di accettazione e di disponibilita’, potendo tale atteggiamento trovare spiegazione in motivi pratici e nella prevalenza di concezioni etiche, ovvero in prospettive di recupero del rapporto, che rendono quel coniuge eccezionalmente tollerante rispetto ad una situazione obbiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” della comunione coniugale (cfr. Cass. 199207148; 200306970).

2. “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 116 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Lamenta il difetto di prova della relazione affettiva extraconiugale da lui intrattenuta nel 1983 e dalla quale sarebbe nata una bambina e l’irrilevanza della successiva sua nuova relazione affettiva con diversa persona, iniziata nel 1990, in epoca posteriore al definitivo allontanamento della moglie e dopo che costei si era disinteressata della grave patologia da lui sofferta.

Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, per mancanza sia del quesito di diritto conclusivo inerente alla dedotta violazione di legge e sia, con riguardo all’ulteriore censura di vizio motivazionale, del momento di sintesi dei prospettati rilievi, attraverso cui potere cogliere la fondatezza delle censure (cfr. Cass SU 200919444; 200816528).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente C. al rimborso delle spese in favore della controparte, liquidandone l’ammontare, comprensivo degli onorari di assistenza (art. 82 c.p.c., comma 3), come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna C.A. a rimborsare alla L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 11.01.2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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