Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7264 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7587-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MONTECO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MAURIZIO VILLANI con studio in LECCE VIALE CAVOUR 56

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2011 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA

SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con la sentenza in epigafe indicata, ha confermato la prima decisione che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla società MONTECO SRL avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale era stato rideterminato un maggior reddito imponibile, calcolando maggiore IRPEG e ILOR per l’anno di imposta 1997. La ripresa trovava la sua ragione nella differenza di valore ottenuta tra l’ammontare del prezzo del servizio normalmente praticato dalla società ai suoi clienti e quello accordato alla società SO.GE.A. SRL.

2. Secondo la Commissione, riscontrato che la controversia riguardava la medesima questione decisa per l’annualità 1999 dalla sentenza della CTP di Lecce (RG n. 1360/2004) in data 14.05.2004, passata in giudicato, riteneva che tale giudicato facesse stato anche nella presente controversia, trattandosi, testualmente “in sostanza dello stesso accertamento”. Pronunciandosi, comunque, anche nel merito, affermava che la condotta societaria non era censurabile in quanto la scelta di applicare tariffe differenziate tra i vari clienti rientrava nella autonomia riservata alle scelte aziendali.

3. L’Agenzia ricorre per cassazione su un motivo, al quale la società replica con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.2. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere intervenuta la preclusione del giudicato e, richiamata la giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 14294/2007, etc.) ha rimarcato che nel caso di specie gli atti impositivi concernevano anni di imposta diversi fondati sul valore probatorio degli elementi acquisiti in relazione ai diversi periodi e posti a fondamento dei singoli accertamenti.

1.3. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto la critica avverso la decisione impugnata non è accompagnata dalla trascrizione dell’avviso di accertamento o degli atti processuali in base ai quali riscontrare la fondatezza della prospettazione di parte utilizzata per contestare la ricorrenza del giudicato.

1.4. Il motivo è altresì inammissibile perchè privo di decisività. La statuizione si fonda su due autonome rationes decidendi e la seconda, concernente il merito della controversia ed i criteri di determinazione del prezzo del servizio, non risulta censurata di guisa che l’eventuale accoglimento dell’unico motivo di ricorso non sarebbe idoneo a caducare la decisione.

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione;

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 6.000,00=, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e Cassa ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA