Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7264 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 16/03/2021), n.7264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15374-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA CAMPILII;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33025/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.A. aveva proposto ricorso per revocazione della sentenza n. 33025/2018 con la quale la Corte di legittimità aveva accolto il ricorso della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 3 marzo 2016, con cui era stato riconosciuto il diritto del C., titolare di pensione di anzianità con decorrenza dal 1 novembre 2004 erogatagli dalla Cassa in questione, alla liquidazione del trattamento pensionistico con esclusione del coefficiente di neutralizzazione previa applicazione del pro rata integrale.

La Corte di legittimità, nell’accogliere il ricorso della Cassa nazionale, aveva sancito il seguente principio: “la previsione, di cui alle delibere della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali del 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (c.d. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell’età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di Previdenza, non è soggetta al principio del pro rata quale sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, (nel testo vigente anteriormente alle modificheapportate dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione”.

Avverso tale decisione, era stato proposto il ricorso per revocazione.

La Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali resisteva con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo è dedotto l’errore di fatto revocatorio consistente nell’aver ritenuto il C. assoggettabile alla penalizzazione introdotta dalla L. n. 281 del 2002, art. 44 relativa a pensioni di anzianità spettanti agli assicurati che non raggiungono quota 95 quale somma dell’età e dell’anzianità contributiva, allorchè lo stesso alla data del pensionamento di anzianità raggiungeva quota 97 e 4 mesi (di cui 8 anni e 6 mesi e 28 giorni ricongiunti come risultante da ctu esperita in primo grado). Il ricorrente lamenta l’errore in cui è incorsa la sentenza in oggetto allorchè ha ritenuto di applicare al C. la penalizzazione prevista per chi non raggiungesse la “quota 95” (come sopra specificata), non valutando, e quindi incorrendo in errore revocatorio, che lo stesso assicurato avesse ampiamente superato tale quota al momento della data del pensionamento.

Questa Corte ha chiarito che nel valutare i motivi di revocazione diretti alle singole statuizioni espresse dalla sentenza, occorre partire dalla premessa che, come evidenziato dalle Sezioni Unite del Giudice di legittimità “Il combinato disposto dell’art. 391 bis e dell’art. 395 c.p.c., n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione” (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che “La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (vadasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a p. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997).

Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perchè siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)”.

Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità.

L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass. n. 22171/2010; Cass. n. 442/2018).

Sulla base dei principi espressi deve essere svolta la valutazione attualmente richiesta.

Nella sentenza oggetto di attuale esame la Corte di legittimità non ha mai affermato o negato la circostanza che il C. avesse o meno raggiunto la “quota 95” e neppure ha mai supposto tale fatto quale evidente presupposto della decisione assunta, così facendo escludere erronee percezioni della realtà processuale.

Peraltro la questione astratta della applicabilità del coefficiente di neutralizzazione ai pensionati in ragione dell’età è stato affrontato dalla sentenza con la esplicita determinazione di legittimità della Delib. della Cassa in ragione dell’autonomia conferita alle casse previdenziali privatizzate.

Deve infine soggiungersi che perchè possa concretizzarsi errore revocatorio è necessario che lo stesso sia immediatamente percepibile, sicchè deve escludersene la presenza allorchè sia necessario un iter logico affidato a presunzioni e/o deduzioni che palesemente smentiscono la immediata percettibilità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non risultando esistenti gli estremi per la richiesta condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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