Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7261 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.R. (c.f. (OMISSIS)), nella qualita’ di erede

di M.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23340/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 08/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. FELICETTI Francesco;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: il ricorso

sia fissato per l’esame in Camera di consiglio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.R., con ricorso notificato il 15 dicembre 2008 alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto la correzione della sentenza di questo Corte n. 23340/07, depositata in data 8 novembre 2007, in cui, per errore materiale, diversamente da quanto risultante dalla documentazione in atti, il suo nome era stato indicato come M.R.;

che la causa e’ stata fissata per la decisione in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c.;

che sulla base degli atti di causa l’istanza di correzione deve essere accolta, disponendosi nell’intestazione ed alle pagine 2 e 3 della sentenza la correzione del nome della parte indicata come M.R. in M.R.;

nulla sulle spese.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 23340/07, depositata in data 8 novembre 2007, sostituendo nell’intestazione di essa ed alle pagine 2 e 3 al nome della parte indicata come M. R. il nome M.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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