Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7260 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.P. (OMISSIS) quale titolare della Ditta PIETRO
SCALAS – RICERCHE MINERARIE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO NICOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CASTELLI AGOSTINO giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IGEA S.A.P. (OMISSIS) in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore Dott. M.F., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato
FREDIANI MARCELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DORE’ CARLO, DORE’ GIOVANNI giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 353/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
emessa l’8/7/2005 depositata il 06/10/2005, R.G.N. 269/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La Igea spa (gia’ S.I.M. – Societa’ Italiana Miniere spa), titolare della concessione mineraria sita su fondi di proprieta’ della Snam spa, in esito ad un atto di citazione del dicembre 1999, otteneva dal Tribunale la condanna di S.P., titolare della omonima ditta di ricerche minerarie, al rilascio delle pertinenze minerarie e la condanna generica al risarcimento del danni conseguenti alla illegittima detenzione dal maggio 1999.
2. L’appello proposta dallo S. veniva rigettato (sentenza del 6 ottobre 2005).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso lo S. con due motivi. Ha resistito con controricorso la Igea spa.
3. La Corte di merito rigettava l’appello sulla base di due rationes decidendi concorrenti.
Da un lato, sosteneva che: a) al contrario di quanto ritenuto dall’appellante, l’avvenuta rinuncia della concessione mineraria da parte della Sim (divenuta Igea) non impediva la revoca del comodato allo S., essendo armonica con la qualita’ di custode, volta alla conservazione, che il rinunciatario conserva (R.D. n. 1443 del 1927, art. 38) nonche’ con le norme del codice civile che disciplinano il comodato (richiamate dalla Legge Speciale, art. 22);
b) pertanto l’Igea poteva chiedere la restituzione dell’immobile come custode, cosi’ come prima aveva potuto assentire alla concessione in comodato; c) non rilevano le questioni relative alla proprieta’ in capo alla regione e la destinazione a parco, atteso che la restituzione non cambia il titolo di custode dell’Igea; titolo che permane sino all’accettazione della rinuncia; d) pertanto la Igea aveva diritto a far cessare il comodato a partire dal maggio 1999 e lo S. deve restituire all’Igea, non avendo altro titolo di detenzione.
Dall’altro, riteneva la fondatezza delle argomentazioni, sostenute in primo grado dall’Igea, non esaminate dal primo giudice perche’ assorbite dal profilo accolto, ma riproposte con appello incidentale.
In queste, innanzitutto, si riconosce all’Igea la proprieta’ degli immobili, si nega qualunque titolo di detenzione in capo allo S., si afferma che la Regione ha dismesso ogni controllo o qualsiasi pretesa dominicale.
Quindi, il giudice aggiunge: “per tutti i concordanti motivi esposti l’impugnazione deve essere rigettata, in quanto infondata”.
4. Con i primi due motivi di ricorso lo S. censura solamente la prima ratio decidendi, con l’obiettivo di sostenere che solo la Regione avrebbe potuto chiedere la restituzione dei beni e pone al centro l’intervenuto comodato tra lui e la legione, con il semplice assenso della Sim (poi Igea) quale custode.
Con il primo, denuncia la violazione delle norme speciali (R.D. n. 1443 del 1927, artt. 35, 38 e 42), sostenendo che alla luce di queste solo la Regione e non il concessionario – rinunciante poteva concedere il comodato.
Con il secondo, sostanzialmente, la contraddittorieta’ della motivazione laddove ritiene che la Sim, come custode sia il concedente del comodato, in contrasto con il documento (prodotto da entrambe le parti in causa) da cui emerge che la stessa aveva dato solo l’assenso al comodato concesso dalla Regione.
4.1. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che quando il dispositivo di una sentenza e’ sorretto da piu’ ragioni concorrenti, ma tutte egualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, e’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che la sentenza stessa dovrebbe comunque restare ferma, non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali la medesima si fonda.
Il collegio condivide tale orientamento affermatosi sin dai primi anni 90 del secolo scorso (a titolo esemplificativo Cass. n. 2770 del 1997) e proseguito sino ad anni piu’ prossimi (Cass. n. 13070 del 2007 – ed avallato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 16602 del 2005).
Pertanto, il ricorso e’ inammissibile e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.P. al pagamento, in favore di Igea spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011