Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7260 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G.M. (C.F. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FAZIO SALVATORE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO MALDOTTI GIORGIO & C. S.N.C., M.G.,

T.

G.;

– intimati –

e sul ricorso n. 5044/2008 proposto da:

FALLIMENTO MALDOTTI GIORGIO & C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Avv. MU.Gi., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso l’avvocato FALCONI AMORELLI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAZZOTTO VITTORIO,

CAPRA MARCO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 17/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

il P.G. PRATIS PIERFELICE nulla osserva.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

con decreto in data 7.12.2007 il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da F.G.M. avverso il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della societa’ Maldotti Giorgio & C. s.n.c., con il quale aveva escluso la ammissione allo stato passivo del credito di Euro 71.000,00, vantato dal predetto in forza di due assegni bancari prodotti non in originale, ma in copia.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che i titoli, su cui si fondava la domanda, non erano opponibili al fallimento, perche’ privi di data certa, non essendo stati posti all’incasso, ne’ protestati; che nessuna prova documentale era stata offerta atta ad attestare l’esistenza di polizze assicurative, a garanzia del pagamento delle quali sarebbe stato rilasciato da M.G. al F. l’assegno di Euro 41.000,00, e del contratto di mutuo, in relazione al quale, per garantire il rimborso della somma mutuata, sempre dal M. sarebbe stato rilasciato al F. altro assegno dell’importo di Euro 30.000,00; che erano irrilevanti e tardive le prove documentali fornite dal F. (missive di sollecito del pagamento del credito in questione), compreso il riconoscimento del debito da parte del figlio di M.G., M.S., perche’ proveniente da soggetto diverso dal rappresentante legale della societa’ dichiarata fallita.

Avverso detto decreto F.G.M. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. Il Fallimento Maldotti Giorgio & C. ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia carenza di motivazione e violazione mancata ed errata applicazione di norme di diritto – violazione dell’art. 2704 c.c. – Prova documentale.

Il ricorrente contesta che gli assegni fossero privi di data certa, potendo la certezza della data essere ricavata dalle polizze assicurative, dalle missive con le quali aveva sollecitato il pagamento del proprio credito, minacciando che altrimenti avrebbe posto all’incasso gli assegni rilasciati in garanzia, nonche’ dalla prova testimoniale, qualora fosse stata ammessa.

Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione del decreto Asserita mancanza di prova documentale (esistenza polizze assicurative).

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito la prova circa l’esistenza delle polizze assicurative, essendo queste contenute nei documenti allegati al ricorso.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione del decreto – Asserita mancanza di prova documentale (esistenza del contratto di mutuo) – Violazione di norme di legge art. 1350 c.c. – Violazione di norme di legge art. 1813 c.c..

Avrebbe errato il Tribunale nel non ritenere provata documentalmente l’esistenza del contratto di mutuo, potendo lo stesso essere pattuito in forma verbale e la prova della sua esistenza essere fornita ricorrendo alla prova testimoniale.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione e violazione, mancata ed errata applicazione di norme di legge, violazione del novellato L. Fall., art. 99.

Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere tardiva la produzione documentale rispetto alle prescrizioni della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, ed, in considerazione di quanto disposto dalla L. Fall., art. 99, comma 7 e comma 8, ammettere la produzione documentale offerta e le prove testimoniali e per interpello richieste con il ricorso.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione e violazione, mancata ed errata applicazione di norme di legge – Violazione degli artt. 1992, 1993 c.c. e segg..

Il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito del ricorrente al passivo fallimentare sulla scorta della prova documentale dei soli titoli di credito, atteso che in presenza di titoli di credito il ricorrente non e’ tenuto a dimostrare la causa, ossia a giustificare la funzione economica e sociale che ha determinato il passaggio di danaro da un soggetto ad un altro.

Con il primo motivo del ricorso incidentale il Fallimento ricorrente denuncia nullita’ del ricorso per nullita’ della procura.

Deduce il ricorrente che la procura conferita al difensore dal ricorrente a margine del ricorso per Cassazione dovrebbe ritenersi nulla per mancanza di qualsiasi specifico riferimento al giudizio di legittimita’ per il quale la stessa e’ stata rilasciata dalla parte, nonche’ per mancanza di qualsivoglia altro riferimento al provvedimento impugnato, essendosi il ricorrente limitato alla generica indicazione “della presente procedura”, in violazione del disposto dell’art. 365 c.p.c..

Con il secondo motivo chiede disporsi la liquidazione delle spese di primo grado e del giudizio di cassazione in applicazione del principio della soccombenza.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso principale e ricorso incidentale, perche’ proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione di nullita’ della procura speciale sollevata dal Fallimento resistente con il primo motivo.

L’eccezione e’ infondata, atteso che trattasi di procura apposta a margine del ricorso per Cassazione, per cui, tenuto conto del luogo di apposizione, deve presumersi che la procura si riferisca al giudizio di cassazione; in tal caso la specialita’ della procura a margine deriva direttamente dalla sua relazione fisica con l’atto.

Il ricorso per Cassazione, proposto dal F., e’ comunque inammissibile, atteso che per quanto riguarda i denunciati vizi di violazione di legge, i motivi relativi mancano del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e, per quanto riguarda i denunciati vizi di motivazione, i relativi motivi sono carenti della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nonche’ della indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (cfr. per tutte Cass. n. 20603 del 2007 resa a sezioni unite).

Va accolto, invece, il motivo del ricorso incidentale con il quale si lamenta la omessa condanna, nel precedente grado di giudizio, del F., totalmente soccombente, al pagamento della spese giudiziali, essendo stata la statuizione di compensazione delle spese giudiziali emessa in violazione dell’art. 91 c.p.c. (principio della soccombenza). Per le considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il primo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettato, il secondo motivo deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito condannando il ricorrente al pagamento a favore del fallimento, in ossequio al principio della soccombenza, sia delle spese del giudizio di merito che di quelle del giudizio di legittimita’, che tenuto conto dell’esito della lite e del valore della stessa, appare giusto liquidare, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), di cui Euro 300,00 per spese vive, Euro 1.200,00 per diritti di procuratore ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato, e, per il giudizio di cassazione, in complessivi Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nei merito, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), di cui Euro 300,00 per spese vive, Euro 1.200,00 per diritti di procuratore ed Euro 1.500,00 per onorari, nonche’ del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA