Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 726 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 23/06/2009, dep. 19/01/2010), n.726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in

carica e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati;

contro

SAMA S.p.A., in liquidazione;

avverso la sentenza n. 692/2004 del 29 gennaio 2004 della Commissione

Tributaria Centrale di Roma, sez. 23;

udita la relazione del Consigliere Dott. Polichetti Renato;

Viste le conclusioni scritte del P.G. Dott. LECCISI Giampaolo, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza stante

l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della

sentenza impugnata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

Le amministrazioni in epigrafe indicate impugnavano la sentenza di cui all’oggetto per il seguente motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Commissione Tributaria ., alla fine dell’esposizione della parte motivata della sentenza, termina con le seguenti parole: “Per le su esposte considerazioni, il ricorso principale (dell’Ufficio) va accolto nei limiti su esposti, mentre il ricorso incidentale (della parte) va respinto”. Tuttavia, come si e’ detto nell’esposizione in fatto che precede, il dispositivo recita: “rigetta il ricorso principale dell’ufficio e il ricorso incidentale della societa’ contribuente”.

E’ evidente la palese contraddizione esistente tra la motivazione ed il dispositivo. Tale contraddizione e’ ancora piu’ rilevante ove si consideri che, nella motivazione, la Commissione Tributaria, ha ampiamente giustificato le ragioni della ritenuta fondatezza delle argomentazioni dell’Ufficio, con riferimento al recupero degli interessi sul credito IVA. Del tutto immotivata e’, quindi, la statuizione, riportata nel dispositivo, di rigetto in toto dell’appello principale.

Sotto tale profilo la sentenza deve essere cassata. Il ricorso e’ fondato e pertanto deve essere accolto.

Infatti, come esposto nel ricorso e come risultante dalla motivazione della sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, dopo aver motivato ampiamente sulla fondatezza del ricorso proposto dall’Amministrazione e dopo aver ritenuto palesemente infondato il ricorso proposto dalla controparte, nel dispositivo ha rigettato sia il ricorso della Amministrazione che della controparte, in tal modo realizzando un evidente contrasto tra la motivazione che riteneva fondato il ricorso stesso e il dispositivo che, viceversa, lo rigetta.

Pertanto la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altra sezione della C.T.R. Centrale del Lazio.

P.Q.M.

LA CORTE Cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio anche per le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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