Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 726 del 18/01/2021
Cassazione civile sez. III, 18/01/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 18/01/2021), n.726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 22424 del ruolo generale dell’anno
2017 proposto da:
L.M.F.P., (C.F.: (OMISSIS)), P.M., (C.F.:
(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato Sergio Sparti,
(C.F.: SPRSRG73L13G273U);
– ricorrenti –
nei confronti di:
SICILCASSA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)) in liquidazione coatta
amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
L.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio
Canfora, e Enrico Caratozzolo;
– controricorrente-
nonchè
Curatela del Fallimento de (OMISSIS) S.p.A., in liquidazione (C.F.:
(OMISSIS)), in persona del Curatore fallimentare, legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza n. 484/2017 della Corte di Appello
di Palermo, pubblicata in data 14 marzo 2017;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data
14 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Vincenzo Cellamare, per delega dell’avvocato Sergio
Sparti, per i ricorrenti;
l’avvocato Enrico Caratozzolo, per la parte controricorrente.
Fatto
MOTIVI
La Corte rileva che la sentenza impugnata risulta emessa da un collegio composto con l’integrazione di un giudice ausiliario, che è stato anche relatore ed è l’estensore del provvedimento.
Poichè le norme relative alla possibilità che giudici onorari siano chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello sono state da questa stessa Corte rimesse al giudizio di legittimità costituzionale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanze interlocutorie n. 32032 e 32033 del 09/12/2019), è opportuno differire l’esame del ricorso, in attesa della decisione sulla indicata questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte:
– rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021