Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 726 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. III, 18/01/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 18/01/2021), n.726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 22424 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

L.M.F.P., (C.F.: (OMISSIS)), P.M., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato Sergio Sparti,

(C.F.: SPRSRG73L13G273U);

– ricorrenti –

nei confronti di:

SICILCASSA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)) in liquidazione coatta

amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

L.M., rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio

Canfora, e Enrico Caratozzolo;

– controricorrente-

nonchè

Curatela del Fallimento de (OMISSIS) S.p.A., in liquidazione (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Curatore fallimentare, legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 484/2017 della Corte di Appello

di Palermo, pubblicata in data 14 marzo 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

l’avvocato Vincenzo Cellamare, per delega dell’avvocato Sergio

Sparti, per i ricorrenti;

l’avvocato Enrico Caratozzolo, per la parte controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte rileva che la sentenza impugnata risulta emessa da un collegio composto con l’integrazione di un giudice ausiliario, che è stato anche relatore ed è l’estensore del provvedimento.

Poichè le norme relative alla possibilità che giudici onorari siano chiamati a comporre collegi decidenti in corte di appello sono state da questa stessa Corte rimesse al giudizio di legittimità costituzionale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanze interlocutorie n. 32032 e 32033 del 09/12/2019), è opportuno differire l’esame del ricorso, in attesa della decisione sulla indicata questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

La Corte:

– rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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