Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7259 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO

SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI

CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOR S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore Sig. G.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI

ALDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUDA

PIERINO giusta delega a margine del ricorso;

UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE S.P.A., in persona del procuratore

speciale Avv. D.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE

Alberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONTEBELLI QUARTO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 619/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 21/1/2005, depositata il 30/05/2005

R.G.N. 1059/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FERRARI CLAUDIO;

udito l’Avvocato CAVALIERE ALBERTO;

udito l’Avvocato FERRETTI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. B.S. chiedeva al Tribunale la condanna (pari a circa L. 250 milioni) della Condor s.r.l.- dalla quale, nel 1993, aveva acquistato un viaggio in (OMISSIS) – per i danni alla propria persona, patiti in esito a un incidente di cui era stato vittima, al rientro da un escursione in barca organizzata da dipendenti dell’albergo, i quali non avevano saputo tenere sotto controllo la barca al momento dello sbarco, in tal modo causando il rovesciamento della stessa e le lesioni.

Nel contraddittorio con la Condor e la Unipol Ass.ni spa, chiamata in manleva, la domanda veniva rigettata perche’ la gita non era compresa nel pacchetto di viaggio acquistato dall’attore. Le spese venivano parzialmente compensate.

Il giudice di appello, adito dal B., confermava integralmente la decisione di primo grado, nel contraddittorio con la Condor s.r.l.

e la Unipol Ass.ni spa (sentenza del 30 maggio 2005).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., con sei motivi. Hanno resistito con controricorso entrambe le parti intimate.

3. La sentenza ha rigettato l’appello sulla base delle suddette argomentazioni.

Secondo la L. del 1977, l’organizzatore del viaggio e’ responsabile per fatto proprio o per fatto altrui, per aver delegato compiti che avrebbe dovuto svolgere in prima persona, sempre che via sia un inadempimento nella esecuzione dei servizi compresi nel contratto.

L’appellante B. sostiene l’esistenza della responsabilita’ per fatto proprio, non avendo la Condor assicurato la presenza di personale di assistenza; presenza invece garantita in contratto per tutta la durata del viaggio.

Il motivo e’ rigettato perche’: – a) il B. non ha prospettato un danno derivato, o quanto meno aggravato, dalla mancata assistenza, deducendo solo un danno derivante dall’incapacita’ del personale dell’albergo che aveva organizzato l’escursione; – b) nel caso di soggiorni liberi, come nella specie, l’assistenza del personale dell’organizzatore del viaggio si sostanzia nella risoluzione di eventuali problemi e, in riferimento alle escursioni, solo nel dovere di informazione, non nella presenza durante le stesse.

Il B. sostiene la responsabilita’ per fatto altrui sotto due profili.

Secondo il primo profilo, l’organizzatore del viaggio e’ responsabile posto che, avendo scelto l’albergo, aveva indotto i clienti a fidarsi del personale dell’albergo, che aveva organizzato l’escursione.

Non sussiste la responsabilita’ per il primo profilo. Nel contratto di viaggio i servizi concordati erano il trasporto e il soggiorno, non le escursioni, indicate come facoltative. Scegliendo di fare le escursioni il cliente le avrebbe pagate a chi le offriva e se ne faceva garante. Nessuna connessione sussiste tra il soggiorno, compreso nel contratto, e le gite; conseguentemente, nessun rilievo puo’ essere attribuito alla circostanza che l’eventuale affidamento sulla professionalita’ del personale dell’albergo possa essere stato desunto dalla scelta dell’albergo effettuata dalla Condor.

Secondo il secondo profilo l’organizzatore del viaggio e’ responsabile perche’ aveva delegato all’albergo l’organizzazione delle escursioni.

Il profilo di responsabilita’ e’ stato dedotto per la prima volta in appello, e – contrastato dalla controparte – e’ inammissibile.

Inoltre, e’ infondato, non risultando la delega dalla Condor all’albergo.

4. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dei canoni di interpretazione dei contratti (artt. 1363 e 1366 c.c. e L. n. 1084 del 1977, art. 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la sentenza ritenuto compreso l’obbligo di assistenza anche durante e dopo le escursioni.

Come ricordato nella sintesi (par. 3), la sentenza ha rigettato la domanda di responsabilita’ per fatto proprio (mancata assistenza) con due autonome argomentazioni. Il motivo di ricorso riguarda solo la seconda e non scalfisce la prima, con la quale il giudice ha ritenuto che la domanda, gia’ nella prospettazione attorea, non ricomprendeva un danno derivato o aggravato dalla mancata assistenza.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. n. 1084 del 1977, artt. 13, 14 e 15 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver la sentenza ritenuto il tour operator responsabile del danno provocato al viaggiatore dal fatto colposo del personale del terzo, da lui scelto per l’effettuazione di prestazioni contrattualmente previste.

Come ricordato nella sintesi (par. 3), la sentenza ha rigettato la domanda di responsabilita’ dedotta sotto il profilo della culpa in eligendo nella scelta dell’albergo, cui sarebbe stata delegata l’organizzazione delle escursioni contrattualmente previste, ritenendola, in primo luogo, inammissibile perche’ proposta per la prima volta in appello; in secondo luogo infondata, non risultando la delega dell’organizzazione all’albergo. Il motivo di ricorso, riguarda solo la seconda argomentazione e non intacca minimamente la prima.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta (L. n. 1084 del 1977, art. 3 e 13 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) la violazione dei generali obblighi di protezione e assistenza che graverebbero sull’organizzatore del viaggio a tutela dell’integrita’ fisica del viaggiatore, anche quando i servizi sono prestati da terzi. Con questo motivo, si ripropone sostanzialmente – peraltro con un profilo generale dedotto per la prima volta in sede di giudizio di legittimita’ – la critica alla sentenza impugnata contenuta nel motivo precedente, relativo alla responsabilita’ per fatto del terzo.

Anche in questo caso, resta non intaccata l’argomentazione del giudice che aveva ritenuto nuovo in appello tale profilo di responsabilita’.

I motivi sono inammissibili.

Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che “quando il dispositivo di una sentenza e’ sorretto da piu’ ragioni concorrenti, ma tutte egualmente idonee a giustificare anche da sole la decisione, e’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione che non investa tutte le ragioni della sentenza impugnata, in quanto l’eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, dal momento che la sentenza stessa dovrebbe comunque restare ferma, non essendo state impugnate anche le altre ragioni sulle quali la medesima si fonda”.

Il collegio condivide tale orientamento – affermatosi sin dai primi anni 90 del secolo scorso (a titolo esemplificativo Cass. n. 2770 del 1997) e proseguito sino ad anni piu’ prossimi (Cass. n. 13070 del 2007 – ed avallato dalle Sezioni Unite (cass. S.U. n. 16602 del 2005).

4.1. Con il quarto motivo, si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione, sia in relazione alla parte della decisione che concerne la responsabilita’ per fatto proprio, sia in relazione alla parte che concerne la responsabilita’ per fatto altri, sotto i due profili, dell’aver indotto i viaggiatori a fidarsi del personale dell’albergo scelto per il soggiorno e dell’aver delegato le escursioni all’albergo.

Tale motivo, oltre a riproporre nell’ottica del vizio motivazionale, critiche a parti della sentenza che il collegio ritiene inammissibili (par. 4), si limita a censurare come apodittica la motivazione concernente l’esclusione di una responsabilita’ (che il giudice di merito dice sostenuta da proprieta’ transitiva), derivante dalla affidabilita’ del personale dell’albergo ingenerata dall’essere stato scelto quell’albergo per il soggiorno da parte del tour operator.

Il motivo e’ inammissibile anche per questo ultimo profilo.

Infatti, viene prospettato come difetto motivazionale quello che e’ in realta’ una conseguenza in diritto che il giudice ricava dall’essere le escursioni escluse dal contratto. Rilevata tale esclusione e l’assenza di ogni collegamento tra soggiorno in un albergo e gite organizzate dallo steso personale, il giudice ritiene che nessun rilievo puo’ essere dato al profilo soggettivo dell’affidamento fatto dal viaggiatore sul personale dell’albergo che effettua le escursioni.

4.2. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulle domande di danno patrimoniale e non (presumibilmente sul quantum delle stesse), e il sesto motivo, con il quale viene censurata la presunta pronuncia extra petitum del giudice di appello in tema di spese del primo grado di giudizio, sono inammissibili per duplici motivi.

Innanzitutto, in entrambi i motivi, si deduce come vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) una violazione dell’art. 112 c.p.c., e, quindi un error in procedendo, in contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui tale vizio e’ deducibili solamente in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 (da ultimo cass. n. 204 del 2011; con specifico riferimento all’art. 112 c.p.c., a partire da cass. n. 604 del 2003).

Inoltre, il quinto motivo e’ inammissibile anche perche’ il giudice di appello non puo’ certamente pronunciare sulle domande di danno dopo aver escluso, confermando la sentenza del primo giudice, la responsabilita’ della Condor.

Quanto al sesto motivo, lo stesso e’ inammissibile anche perche’ investe una argomentazione della sentenza di appello del tutto ininfluente rispetto alla decisione. Infatti, la corte di merito ha rigettato l’impugnazione concernente la parziale compensazione delle spese in primo grado, di cui si doleva la parte totalmente soccombente, proprio in virtu’ della totale soccombenza. Rispetto a tale ratio giustificativa resta del tutto ininfluente la considerazione, contenuta in sentenza, secondo la quale l’assenza di un appello incidentale sul punto (da parte della Condor o della Unipol) impediva al giudice di appello la riforma nel senso della condanna totale dell’appellante.

4.3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna B.S. al pagamento, in favore di ciascuna delle parti costituite, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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