Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7259 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso l’avvocato FALCONE AMALIA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GATTA ELENA,

giusta procura speciale per Notaio Dott. ANTONINO FAZIO di BARCELLONA

POZZO DI GOTTO – Rep. n. 12411 del 24.7.09;

– ricorrente –

contro

M.G. (C.F. (OMISSIS)), R.M. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA

BUFALOTTA 174, presso l’avvocato BARLETTELLI PATRIZIA, rappresentati

e difesi dall’avvocato RICCHIAZZI ANTONINO CARMELO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 479/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. FIORETTI Francesco Maria;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GATTA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato BARLETTELLI PATRIZIA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

il P.G. Dott. PRATIS PIERFELICE nulla osserva.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

con contratto preliminare di compravendita in data 1.9.1999 i coniugi M.G. e R.M. promettevano di vendere a F.G., che prometteva di acquistare, due magazzini ubicati in (OMISSIS).

Insorta controversia in ordine alla esecuzione di detto contratto i promittenti venditori, in forza della prevista clausola compromissoria, instauravano un giudizio arbitrale, chiedendo dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto, con condanna del F.G. alla restituzione degli immobili (nel cui possesso era stato immesso alla stipula del preliminare) ed al risarcimento dei danni.

Il F.G. resisteva eccependo l’inadempimento dei M. – R. per il fatto che gli immobili in questione non erano stati mai muniti del certificato di agibilita’ – abitabilita’ da parte dei promittenti venditori. Pertanto chiedeva la condanna dei M. – R. a porre in essere gli adempimenti necessari al conseguimento di detta certificazione; in subordine chiedeva dichiararsi la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte e condannarsi la stessa alla restituzione della parte di prezzo corrisposta; in ogni caso chiedeva la condanna della controparte al risarcimento dei danni relativamente alle spese sostenute per miglioramento dei locali e per “instaurazione di procedura di finanziamento”, nonche’ dei danni derivati alla propria attivita’ commerciale.

Con lodo in data 10.9.04 il collegio arbitrale dichiarava la risoluzione di diritto del contratto in forza della clausola risolutiva espressa fatta valere dai M. – R. e per l’effetto condannava il F. a rilasciare gli immobili in questione ed a risarcire ai M. – R. i danni (che il collegio quantificava) per il mancato godimento degli immobili;

rigettava tutte le altre domande ed eccezioni delle parti.

Con atto notificato il 2.12.04 il F. impugnava per nullita’ il lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Messina, che con sentenza 8.10 – 30.10.2007 rigettava l’impugnazione.

Avverso detta sentenza F.G. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. M.G. e R. M. hanno resistito con controricorso. Il F. ha anche depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullita’ del procedimento arbitrale e del giudizio di appello con conseguente nullita’ del lodo arbitrale e della sentenza gravata per omessa applicazione dell’art. 1341 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Mancata specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria. Nullita’ rilevabile ex officio in ogni stato e grado del procedimento.

Deduce il ricorrente che la clausola compromissoria rientra tra le clausole vessatorie contemplate dall’art. 1341 c.c., comma 2. Tale clausola avrebbe dovuto, come tale, essere approvata specificamente per iscritto, cosa che non sarebbe avvenuta, non potendo ritenersi soddisfatto il requisito della specificita’ con l’aggiunta e sottoscrizione di un’appendice in calce al contratto contenente il solo richiamo numerico di varie clausole contrattuali, tra cui la clausola compromissoria.

Essendo tale nullita’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio avrebbe dovuto essere dichiarata d’ufficio dal Collegio Arbitrale o dalla Corte d’Appello.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullita’ del procedimento arbitrale e del giudizio di appello con conseguente nullita’ del lodo arbitrale e della sentenza gravata per difetto di giurisdizione degli arbitri. Giurisdizione del giudice ordinario.

Violazione dell’art. 807 c.p.c., comma 1, e art. 808 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Deduce il ricorrente che non emergerebbe dalla clausola compromissoria che le parti abbiano deferito agli arbitri la competenza relativa all’esecuzione del contratto preliminare, atteso che le parti si sarebbero accordate per deferire agli arbitri le controversie relative all’oggetto del preliminare e/o all’interpretazione delle norme che regolano lo stesso.

L’oggetto del preliminare sarebbe costituito dalla prestazione del consenso, per cui in nessun caso gli arbitri avrebbero potuto dirimere controversie afferenti la risoluzione contrattuale o emettere statuizioni di condanna al rilascio dei beni o al risarcimento dei danni.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Insufficienza della motivazione.

Il Collegio Arbitrale, dopo avere acclarato che i M. – R. avevano colposamente omesso di munire gli immobili promessi in vendita del requisito della abitabilita’- agibilita’ e ritenuta fondata la eccezione di inadempimento sollevata dal F., avrebbe ritenuto tale eccezione priva del requisito della buona fede, perche’ proposta tardivamente, ossia solo al momento in cui i promittenti venditori avevano dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Tale decisione sarebbe stata censurata coll’atto di appello, perche’ farebbe discendere dal solo dato cronologico (tardivita’ della eccezione) la carenza di buona fede del promissario acquirente.

Sarebbe, pertanto, mancata una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione alle dedotte reciproche inadempienze al fine di accertarne la relativa gravita’ ed efficienza di fronte alla finalita’ economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte dello stesso.

Sia il Collegio Arbitrale che la Corte d’Appello sarebbero, per quanto su esposto, incorsi nella falsa applicazione dell’art. 1460 c.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile.

Le cosiddette “clausole vessatorie”, tra le quali rientra certamente la clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 1606 del 1995), abbisognano di specifica approvazione per iscritto solo ove inserite in contratto predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, onde la specifica approvazione non e’ necessaria quando il contratto e’ stato redatto da entrambi i contraenti e riflette, anche nella clausola “de qua”, il risultato dell’incontro della volonta’ delle parti, non la regolamentazione precostituita da una sola di esse (cfr. in tal senso Cass. n. 4531 del 1999; Cass. n. 4241 del 2003; Cass. n. 11875 del 2003 e, in particolare, con riferimento alla clausola compromissoria Cass. n. 12153 del 2006).

La eccezione sollevata dal ricorrente per la prima volta in sede di legittimita’, alla luce di quanto precede, deve essere ritenuta inammissibile, in quanto richiede accertamenti di fatto (relativi alle modalita’ di conclusione del contratto) non consentiti in sede di legittimita’.

Anche il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile.

Con tale motivo il ricorrente lamenta che la pronuncia degli arbitri abbia riguardato domande formulate dai promittenti venditori, ma non rientranti nell’oggetto della clausola compromissoria.

Tale eccezione, formulata per la prima volta in sede di legittimita’, deve ritenersi preclusa per il disposto dell’art. 817 c.p.c. (nella formulazione precedente la riforma del 2006 applicabile ratione temporis nel caso di specie), il quale prevedeva la non impugnabilita’ del lodo per la nullita’ costituita dall’esorbitanza delle conclusioni delle altre parti dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, qualora non fosse stata eccepita nel corso del procedimento arbitrale.

Il terzo motivo e’ infondato.

Si legge nella sentenza impugnata: “il Collegio Arbitrale ha richiamato le norme (e la relativa interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimita’) regolanti la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) azionata dai promittenti venditori M. – R. e la eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) sollevata dal promissario acquirente F. ed alla luce di tali previsioni normative ha valutato approfonditamente il comportamento delle parti.

In particolare, da un lato, ha riconosciuto il pacifico, incontestato, mancato pagamento da parte del F. delle rate di prezzo alle scadenze convenute, mancato pagamento espressamente previsto dall’art. 6 del preliminare sottoscritto dalle parti quale causa di risoluzione del contratto.

Dall’altro lato, il collegio arbitrale ha rilevato, ai sensi dell’art. 1469 c.c., comma 2, la strumentalita’ al fine di mascherare l’inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo, dell’eccezione, sollevata dal F., di inadempimento dei M. – R. in relazione alla mancanza del certificato di agibilita’ dei magazzini in questione. Al riguardo il collegio ha rilevato:

che il F. aveva eccepito la mancanza del certificato di agibilita’ dei magazzini solo con atto stragiudiziale 14.4.03, a seguito della dichiarazione da parte dei M. – R. con la lett. racc. 15.1.03 e 13.2.03 di avvalersi della clausola risolutiva espressa relativa al mancato pagamento del prezzo e di promuovere, all’uopo, il previsto giudizio arbitrale;

– che per contro, nel precedente periodo di piu’ anni decorrente dalla stipula del preliminare ((OMISSIS)) con contestuale consegna al F. dei magazzini, il F. aveva goduto degli immobili, aveva proceduto alla ristrutturazione degli stessi e li aveva effettivamente utilizzati per lo svolgimento della propria attivita’ commerciale senza impedimento alcuno da parte delle autorita’ amministrative;

– che il F., in tali anni, nella corrispondenza anche formale intrattenuta con i M. – R….si era limitato a chiedere dilazione nel pagamento delle rate di prezzo senza nulla eccepire anzi approfittando della tolleranza dei promittenti venditori”.

Alla luce di quanto precede il motivo di ricorso in questione devesi ritenere infondato, atteso che la motivazione su riportata appare del tutto adeguata, anche con riferimento alla valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti, ed immune dai denunciati errori logico – giuridici.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Conseguentemente il ricorrente deve essere condannato al pagamento, a favore dei resistenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che appare giusto liquidare in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ a favore dei resistenti, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (duemilasettecento/00), di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA