Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7257 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 19/12/2016, dep.22/03/2017),  n. 7257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. FILIPPINI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17870-2011 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 262 – 264, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TAVERNA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZE DELLO STATO, AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA UFFICIO TERRITORIALE DI ROSSANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. FILIPPINI STEFANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANINI per delega dell’Avvocato

TAVERNA che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso in via principale il rigetto del

ricorso, in subordine accoglimento del 1 motivo di ricorso,

assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 118 del 29.4.2010 la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da T.D., qualificatosi imprenditore agricolo, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria accertava, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (accertamento sintetico) un reddito di Lire 233.416.000 (pari a Euro 120.549) sulla base di un acquisto di un terreno non edificatorio avvenuto nel gennaio 1999 per l’importo di Lire 200.000.000 e per l’acquisto della nuda proprietà di altro terreno non edificatorio avvenuto il 21.1.2003 al valore dichiarato di Euro 502.000,00.

1.1. Secondo i primi giudici il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, non trovava applicazione relativamente ai negozi di causa, costituenti acquisti di beni strumentali per l’attività e non già incrementi patrimoniali.

1.2. Sostenevano invece i giudici di appello che la previsione in parola costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare come legale per gli effetti previsti dall’art. 2728 c.c., e che, non avendo il contribuente, neppure costituito nel giudizio di appello, provato alcunchè, doveva ritenersi non adempiuto l’onere probatorio su di lui gravante.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione T.D. sulla base di tre motivi, oltre a memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., cui l’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17 e dell’art. 330 c.p.c., rilevando la nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado per avere l’Ufficio finanziario notificato l’appello in luogo (Via (OMISSIS)) diverso dal domicilio eletto in primo grado (in Via (OMISSIS)), con la conseguenza che il contribuente non ha potuto difendersi nè partecipare all’udienza di discussione dell’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 34 e 90 del TUIR, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, essendo stato determinato il reddito sintetico in violazione delle previsioni normative secondo le quali il reddito di natura agraria si determina sulla base delle stime catastali.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, avendo il contribuente adempiuto all’onere probatorio su di lui gravante dimostrando il volume di affari, l’ammontare degli acquisti e l’utile dell’attività agricola.

4. Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito dell’autosufficienza e comunque infondato.

4.1. Invero, il motivo difetta della necessaria specificità e autosufficienza, dal momento che, dal tenore letterale del ricorso, a parte la segnalazione di due differenti indirizzi, non è dato cogliere il luogo esatto dove avrebbe dovuto essere notificato l’atto di impugnazione nè la ragione per la quale l’indirizzo ove è stata effettivamente compiuta la notifica non debba ritenersi corretto.

4.2. Peraltro, il motivo è comunque infondato. Dal controricorso risulta che il contribuente aveva eletto domicilio in primo grado presso un commercialista (dr. C.A., via (OMISSIS), Cosenza) e che il tentativo di notifica dell’appello in data 2.9.2008 in detto luogo è fallito per trasferimento del destinatario avvenuto il 3.6.2008. A seguito di ricerche, in assenza di comunicazioni di variazioni del domicilio eletto o della sede, la notifica è stata tentata presso un nuovo recapito del dr. C.A., in via G. T. snc presso la Alpa Consulting snc, con esito positivo. Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità condivisa dal collegio, “la notifica della sentenza presso il procuratore domiciliatario, effettuata in luogo diverso da quello indicato in sede di elezione di domicilio a seguito del trasferimento dello studio professionale, è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione previsto dall’art. 326 c.p.c., posto che la variazione di indirizzo non incide sulla relazione dello studio con la parte interessata e con il procuratore costituito, sicchè resta soddisfatta l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare, nei termini prescritti, l’opportunità dell’impugnazione” (nella specie, la notifica era stata effettuata presso una sede dello studio diversa da quella indicata in atti, nei giorni immediatamente successivi al trasferimento ad una sede ulteriore, certificato dal Consiglio dell’Ordine). Si veda, Sez. L, n. 2220 del 04/02/2016, Rv. 638657.

Nel medesimo senso si è anche affermato che nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 1, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione; tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. citato (Sez. 6 – 5, n. 13366 del 29/05/2013, Rv. 626830 e Sez. 5, n. 26313 del 02/12/2005, Rv. 586695.

5. Il secondo e terzo motivo sono infondati e possono essere trattati congiuntamente. Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte (Cass. 7505/2003; Cass. 6952/2006; Cass. 10385/2009; Cass. 9313/2010; Cass., Sez. 5, n. 19557 del 17/09/2014, Rv. 633057) quello secondo il quale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, l’Amministrazione delle finanze “può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente… si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo”, incombendo, in tal caso, a norma dell’art. 38, comma 6, “al contribuente l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate”.

In sostanza, la disponibilità finanziaria, ai fini dell’esborso di oltre Euro 600.000, in concreto sostenuto nella fattispecie dal contribuente, costituisce una “presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva” (Cass. 7410/2011). Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, può soltanto valutare se il contribuente offra prova in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. 16284/2007). Ora, i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, ritenendo, con un giudizio in fatto, insindacabile al di fuori dei limiti dati dal controllo sulla completezza e logicità della motivazione, che gli elementi probatori offerti dal contribuente non fossero sufficienti a vincere le presunzioni di maggiore capacità reddituale offerte dall’Amministrazione.

Nè la circostanza che gli atti di acquisto, da parte dell’imprenditore agricolo, avessero ad oggetto terreni agricoli, strumentali all’attività svolta, vale ad escludere la ricorrenza dei presupposti per procedere ad accertamento sintetico e quindi la sussistenza di “elementi estranei” alla situazione reddituale dichiarata dal contribuente. Ciò che rileva infatti, ai fini della legittimità dell’attivazione dell’accertamento sintetico, è la spesa sostenuta, per consumi e/o investimenti che eccedono i redditi dichiarati dal contribuente.

6. Peraltro, in ordine al terzo motivo, occorre comunque rilevare che lo stesso non è autosufficiente, dal momento che il reddito effettivo agricolo non risulta indicato dalle sentenze di primo e secondo grado e nulla dice al riguardo il ricorrente.

7. In estrema sintesi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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