Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7257 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 16/03/2020), n.7257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2545/2019 R.G. proposto da:
CIGNO BIANCO DI G.M. & C. s.a.s., in persona del
legale rappresentante pro tempre, , G.M., nonchè
quest’ultimo personalmente e C.G.O.,
rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Marco BALDASSARRI ed elettivamente domiciliati in Roma, al
Lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11, presso lo studio legale
dell’avv. Michel MARTONE;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1173/06/2018 della Commissione tributaria
regionale della TOSCANA, depositata il 12/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 12/02/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– in controversia avente ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società contribuente per maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2011 e nei confronti dei soci per maggiori redditi di partecipazione dai medesimi conseguiti secondo le rispettive quote societarie, con la sentenza impugnata la CTR, dando atto della mancata costituzione degli appellati, accoglieva l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo legittimo l’accertamento condotto nei confronti della società;
– per la cassazione della sentenza d’appello i contribuenti ricorrono con due motivi cui non replica per iscritto l’intimata;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale i controricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del presente giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020