Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7256 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 26/03/2010), n.7256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via M.

Dionigi 57, presso l’avv. Claudia De Curtis, rappresentato e difeso

dall’avv. Paglia Antonio giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge,

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 8077, in

data 2 novembre 2007, nel procedimento iscritto al n. 51905/2006

R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

dicembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2 novembre 2007 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di C. A. della somma di Euro 12.000,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale causato dal superamento del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare aperta nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento con sentenza del 28 gennaio 1989 e chiusa con decreto del 12 febbraio 2007.

A fondamento della decisione, la Corte di merito – premesso che il giudice delegato al fallimento, con informativa in data 1 marzo 2007, aveva spiegato che il ritardo nella definizione del procedimento non andava ascritto agli organi del fallimento, essendo invece giustificato da documentate ragioni, quali la sostituzione di due curatori, nonchè l’obiettiva difficoltà incontrata nella liquidazione delle attività fallimentari, tanto da richiedere l’esperimento di ben otto aste per vendere la quota di un quarto di un immobile e, infine, la conclusione di una transazione per addivenire alla chiusura del fallimento – affermava che, avuto riguardo alla indiscutibile difficoltà di chiudere il fallimento in tempi rapidi, la durata ragionevole della procedura si sarebbe dovuta contenere in un arco di tempo complessivo di cinque anni e che, di conseguenza, doveva considerarsi non ragionevole l’ulteriore periodo di tempo di circa dodici anni occorso per la sua definizione. La Corte territoriale precisava ancora che al ricorrente doveva essere riconosciuto un indennizzo complessivo di Euro 12.000,00, pari ad Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole, con esclusione del danno patrimoniale asseritamente derivato dalla limitazione subita dal ricorrente nell’accesso al mercato del lavoro, in quanto l’interessato non aveva dimostrato che l’indebita protrazione della procedura aveva impedito il verificarsi di concrete ed effettive occasioni suscettibili di procurargli risultati economici.

Per la cassazione di tale decreto il C. ricorre sulla base di quattro motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, deduce che apoditticamente la Corte di merito ha affermato che la durata ragionevole della procedura fallimentare in questione poteva essere determinata in cinque anni, anzichè in tre, attesa la necessità di esperire otto aste per la vendita della quota di un quarto di un immobile e a causa dell’avvicendarsi del curatore e della necessità di concludere una transazione. Osserva al riguardo che nessuna motivazione è stata fornita dalla Corte di appello sui ritardi accumulati dal 1989, anno della dichiarazione di fallimento, fino alla prima asta, avvenuta nel 2003, e che comunque il ritardo della procedura non poteva essere la conseguenza della necessità di esperire numerose aste, in quanto all’epoca della prima asta erano già decorsi quattordici anni. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, l’avvicendamento di due curatori non rappresenta un’ipotesi tale da giustificare un ritardo così abnorme, anche perchè il primo curatore è stato sostituito solo nel 2002 ed è comunque potere- dovere del giudice delegato controllare il buon andamento della procedura e sostituire il curatore negligente.

1.1. Il motivo è inammissibile. La censura è infatti incentrata sulla eccessiva durata complessiva della procedura, come se la Corte di appello avesse ritenuto ragionevole l’intera durata di tale procedura, e non tiene invece conto che il termine ragionevole è stato stabilito dal giudice di merito in cinque anni in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari (sostituzione di due curatori, necessità di esperire otto aste per vendere la quota di un immobile e conclusione di una transazione per chiudere il fallimento) e che, nonostante tali obiettive difficoltà, la durata non ragionevole è stata determinata in dodici anni. La doglianza non è pertanto attinente alla “ratio” della decisione impugnata e nessuna specifica critica è stata sollevata dal ricorrente in ordine alle circostanziate motivazioni addotte dalla corte di merito per determinare in cinque anni la durata ragionevole del giudizio.

2. Con il secondo motivo il C. censura la quantificazione del danno non patrimoniale, determinata con riferimento ad ogni anno di ritardo e non ad ogni anno di durata del giudizio, come previsto dalla giurisprudenza della CEDU. La censura è priva di fondamento, in quanto è vincolante per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a) ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14). Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte Europea ai fini della liquidazione dell’indennizzo, tale diversità di calcolo, non comportando una riduzione dell’indennizzo stesso in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice Europeo (Cass. 2009/10415), non incide sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. 2007/23844;

2008/1354). Diversamente opinando, poichè le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub costituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111 Cost., comma 2, in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati (Cass. 2009/10415).

3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale, anche in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. nella specie immotivatamente disapplicato.

Anche tale censura è priva di fondamento. Osserva infatti il collegio che l’attore, qualora abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l’onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;

può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorchè sussistano i presupposti di cui all’art. 1226 c.c. solo a condizione che l’esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. 2008/3794), fermo restando che il potere discrezionale che l’art. 1226 c.c. conferisce al giudice del merito non vale a surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o del danno subito (Cass. 2006/8615).

Nel caso di specie la Corte di merito, nell’affermare che l’attore “non ha dimostrato che l’indebita protrazione della procedura ha impedito il verificarsi di concrete ed effettive occasioni suscettibili di procurargli risultati economici” si è uniformata, sulla scorta di idonea motivazione immune da vizi logici, all’orientamento sopra enunciato e la sentenza impugnata resiste alla infondata censura del ricorrente.

4. Con il quarto motivo il C. lamenta la illegittima liquidazione delle spese processuali, in quanto i diritti in favore del difensore antistatario sono stati liquidati in Euro 200,00, in misura inferiore ai minimi tariffari. La doglianza è fondata e merita accoglimento, in quanto, in relazione al valore della causa, i diritti di avvocato sono stati liquidati dalla Corte di appello in misura inferiore agli importi minimi previsti dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in violazione del principio di inderogabilità dei diritti spettanti all’avvocato stabilito dalla L. n. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24. Infatti, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il procedimento camerale per l’equa riparazione del pregiudizio derivante dalla riduzione del termine di ragionevole durata del processo – di cui alla L. n. 89 del 2001 – va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, con le conseguenze che, ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato per l’attività in esso prestata, trovano applicazione le tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, nonchè il principio, di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 24 della inderogabilità degli onorari minimi e dei diritti stabiliti in detta tariffa (Cass. 2009/21371).

5. In base alle considerazioni che precedono, dichiarato inammissibile il primo motivo e respinti il secondo e il terzo, deve essere accolto il quarto motivo, con conseguente annullamento del decreto impugnato in relazione alla censura accolta.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con la liquidazione delle spese del giudizio di merito, addebitate al Ministero della Giustizia secondo il principio della soccombenza, per un importo di Euro 1.350,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, avv. Antonio Paglia, dichiaratosi antistatario.

Anche le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per due terzi, in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso limitatamente alla pronuncia sulle spese del giudizio di merito, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo e il terzo. Accoglie il quarto motivo. Cassa il decreto impugnato in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del C. delle spese del giudizio di merito che si liquidano in Euro 1.350,00, di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese, oltre a spese generali accessori di legge, con distrazione delle spese in favore dell’avv. Antonio Paglia, dichiaratosi antistatario.

Condanna inoltre il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del C. anche delle spese del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Antonio Paglia, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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