Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7256 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24375-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/2010 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 15/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Cuneo L.A. impugnò l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale, in relazione all’anno di imposta 2005, era stato determinato in via sintetica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 in Euro 68.226,04 il maggior reddito inerente l’acquisto da parte del contribuente di una autovettura e di un immobile.

La commissione tributaria accolse parzialmente il ricorso, riducendo al 50% il reddito derivante dall’immobile, nella disponibilità anche della moglie convivente del contribuente, titolare di autonomo reddito.

In accoglimento dell’appello proposto dal L., la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 15.11.2000, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato, ritenendo gli elementi addotti dal contribuente idonei a vincere la presunzione derivante dal redditometro.

Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la C.T.R. esteso la propria cognizione alla verifica della sussistenza della prova della contribuzione da parte dei genitori alle complessive necessità di vita del figlio, nonostante l’appellante avesse contestato solo la quantificazione dell’ammontare dei redditi derivanti dal possesso dell’abitazione e la mancata considerazione dell’acquisto dell’automobile con il contributo del genitori.

La doglianza va disattesa, posto che l’intera prospettazione difensiva del contribuente si correla al dedotto finanziamento da parte dei genitori delle spese sostenute, senza che possa inequivocabilmente pervenirsi alla conclusione – sulla base del tenore dell’atto di appello che il contribuente abbia ritenuto di circoscrivere la rilevanza del contributo dei genitori al solo acquisito dell’autovettura.

2. Con il secondo ed il terzo motivo si censura, rispettivamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata per avere ritenuto che gli elementi addotti dal contribuente consentissero di superare la presunzione correlata alle risultanze dell’accertamento sintetico.

I due motivi – da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione – sono fondati.

La C.T.R., rilevato “che il contribuente ha fornito un valido inizio di prova documentale che la famiglia dei genitori abbia concorso in maniera sostanziale alle sue necessità di vita, che è massima di esperienza che i genitori spesso concorrono nelle spese di gestione della vita familiare dei figli”, ha ritenuto che “il contribuente abbia assolto all’onere su di lui ricadente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 sia per la documentazione prodotta che per la circostanza che è altamente probabile che sia intervenuta una donazione di fatto da parte dei genitori e che pare eccessivo pretendere una prova documentale di tali singole donazioni”.

La sentenza impugnata si pone in palese contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento” (Cass., sez. trib., 03-12-2010, n. 24597). Si è, inoltre, osservato che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia, la citata disposizione prevede anche che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione; la norma richiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), ossia una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)” (Cass. civ., sez. trib., 18-04-2014, n. 8995). Da ultimo, è stato ribadito che “il contribuente, ove deduca che l’incremento patrimoniale sia frutto di liberalità (nella specie, ad opera della madre), è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito” (Cass. (ord.), sez. 6, 20-01-2016, n. 916).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai due motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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