Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7255 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16262-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

HIDRA TECNOLOGIE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA

depositata il 28/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato COLELLI che deposita avviso di

ricevimento di notifica al legale rappresentante della Società e

plico raccomandato non notificato e non ritirato dal destinatario

nel merito chiede l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica fiscale effettuata a mezzo di indagini bancarie dalla Guardia di Finanza di Prato nei confronti della Hidra Tecnologie s.r.l., veniva redatto, in data 21.12.2000, processo verbale di constatazione con il quale si rilevavano, per l’anno di imposta 1999, pagamenti in favore dell’amministratore G.F. per complessive Lire 47.694.734 ed in favore del commercialista rag. R. per complessive Lire 23.315.417; nella dichiarazione 770 relativa all’anno di imposta 1999 era stato invece dichiarato come percipiente il solo rag. R. per compensi di Lire 2.000.000 e ritenute di Lire 400.000.

L’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate sulla base del suddetto processo verbale veniva impugnato dalla società contribuente, che eccepiva la nullità dell’atto per difetto di motivazione e contestava, nel merito, la fondatezza della pretesa erariale.

La C.T.P. di Prato respingeva il ricorso.

Proposto appello dalla società contribuente, la C.T.R. della Toscana, con sentenza del 28.4.2010, in accoglimento del gravame, dichiarava l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

Il giudice di appello poneva a fondamento della decisione la sentenza della C.T.P. di Genova n. 368/1/2007, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da G.F. in proprio e, conseguentemente, annullato l’avviso di accertamento IRPEF per l’anno 1999, sul rilievo che risultava ampiamente provato che la somma di Lire 47.694.734 fosse da attribuire a rimborsi di spese e non a compensi inerenti l’attività di amministratore della società.

Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La società contribuente non ha svolto difese.

G.F., in proprio e quale amministratore della Hidra Tecnologie s.r.l., ha presentato controricorso, senza patrocinio di difensore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 370 c.p.c., comma 2, e art. 365 c.p.c., l’inammissibilità del controricorso presentato personalmente da G.F., in proprio e quale amministratore della Hidra Tecnologie s.r.l., in quanto non sottoscritto da avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, poichè la C.T.R., sul fatto decisivo e controverso rappresentato dalla corretta qualificazione delle somme prelevate dai conti bancari della società e destinate all’amministratore (compensi soggetti a ritenute oppure meri rimborsi spese), si era limitata a richiamare la sentenza favorevole ottenuta in primo grado dall’amministratore in proprio nel giudizio dallo stesso promosso avverso l’avviso di accertamento IRPEF del proprio reddito personale, senza illustrare neppure succintamente il percorso argomentativo della sentenza richiamata.

Il motivo è fondato.

Al riguardo, la C.T.R. ha così motivato: “In merito ai pagamenti all’amministratore unico Sig. G., meglio ancora prelievi sui conti della Società, sulla base e per effetto degli argomenti e prove sostenuti dallo stesso, è intervenuta in data 8/10/2007 sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n. 368/1/07 la quale, ritenendo ampiamente provato che la somma di Lire 47.694.734 fosse da attribuire a rimborsi spese e non già a compenso di amministratore, accoglieva il ricorso proposto dal Sig. G. in data 9/3/2006 e annullava l’avviso di accertamento IRPEF anno 1999”.

E’ di tutta evidenza che tale motivazione, per come formulata, non consente di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione, in quanto la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, ma deve essere “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica (in termini, Cass. (ord.), sez. 6^, 08/01/2015, n. 107).

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., sul rilievo che la sentenza n. 368/1/2007 della C.T.P. di Genova non poteva ritenersi vincolante, in quanto concerneva parti diverse e non era passata in giudicato.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per avere la C.T.R. apoditticamente ritenuto fondate le asserzioni della società contribuente, senza evidenziare le ragioni e gli elementi di prova posti a base del proprio convincimento.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

Va, anzitutto, osservato che nel giudizio definito con sentenza n. 368/1/2007 dalla C.T.P. di Genova è parte G.F.’ in proprio, mentre nel presente giudizio è parte la Hidra Tecnologie s.r.l., sicchè, non sussistendo identità di parti, non può essere riconosciuto alcun valore vincolante alla pronuncia emessa dalla commissione provinciale, che non risulta del resto passata in giudicato.

Si rileva, poi, che la sentenza impugnata, oltre a richiamare, nei termini indicati in sede di esame del primo motivo di ricorso, la più volte menzionata decisione della C.T.P. di Genova, si limita a riassumere la tesi sostenuta dall’amministratore della Hidra Tecnologie s.r.l., secondo cui i pagamenti dallo stesso ricevuti non erano compensi inerenti l’attività di amministratore della società, bensì semplici rimborsi di spese dallo stesso sostenute nell’espletamento di tale attività, mentre le somme corrisposte al commercialista rag. R. costituivano la provvista per il pagamento delle ritenute d’acconto effettuate dalla società su fatturazioni relative al dicembre 1998.

Siffatta motivazione è, all’evidenza, del tutto insufficiente, essendosi la C.T.R. limitata a recepire le deduzioni formulate dall’appellante, senza sottoporle al necessario vaglio critico, sulla base delle contestazioni formulate dall’Ufficio, impedendo così ogni controllo sul percorso logico – argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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