Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7255 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 16/03/2020), n.7255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34286-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
COSIMO PIO DI BENEDETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4475/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata
il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
il contribuente impugnava avvisi di accertamento per il recupero di IRPEF per le annualità 2011 e 2012 a seguito del riscontro di maggiori imponibili relativi alla sua attività di praticante avvocato rispettivamente per 198mila Euro circa e 93nnila Euro circa;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che non possa sempre presumersi che i versamenti non assistiti da puntuale giustificazione in contabilità siano di per sè rivelatori di maggiori compensi occultati, salvo che l’Ufficio adduca una prova in tal senso, prova nella specie non fornita;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava istanza con la quale chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e degli artt. 2697 e 2728 c.c. in quanto a seguito della sentenza n. 228 del 2014 della Corte costituzionale è venuta meno per gli esercenti una professione intellettuale la presunzione di imputazione a reddito dei prelevamenti operati sui conti correnti, ma non anche quella relativa ai versamenti;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto la sentenza della CTR nel suo complesso contiene una motivazione meramente apparente;
ritenuto che ai sensi del citato art. 6 citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 10 giugno 2019;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020