Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7254 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30379-2011 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI

209, presso lo studio dell’avvocato CESARE CARDONI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 161/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO

2.7.10, depositata il 19/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.M. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Viterbo il diniego di rimborso delle trattenute IRPEF relative al trattamento pensionistico percepito nei mesi di luglio e agosto 2005, per un importo complessivo di Euro 1.207,50, deducendo di beneficiare, dal 1 luglio 2005, della completa esenzione IRPEF per effetto della L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 2.

La commissione tributaria adita accolse il ricorso.

Proposto appello dall’Ufficio, la C.T.R. del Lazio, con sentenza del 19 luglio 2011, in riforma della sentenza impugnata, ha negato il diritto al rimborso del contribuente, sul rilievo che, nell’anno di imposta in questione, il reddito imponibile era risultato negativo e che ciò non aveva comportato alcuna concreta conseguenza in termini economici. Avverso detta pronuncia, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia “Omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Sostiene il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso qualsivoglia argomentazione in merito alla dedotta inammissibilità dell’appello, con il quale, in violazione del D.Lgs. n. 456 del 1992, art. 57, comma 2, l’Ufficio aveva ampliato il thema decidendum, ritenendo che la richiesta del contribuente non concerneva un rimborso di imposta, bensì una restituzione di imponibile.

Il motivo è infondato.

Va richiamato, al riguardo, l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (in termini, Cass. civ., sez. trib., 02-07-2014, n. 15026; Cass. civ., sez. trib., 29-12-2011, n. 29613; Cass. civ., sez. trib., 05-05-2010, n. 10797).

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa motivazione circa un fatto decisivo per la controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”. Sostiene il ricorrente che l’Amministrazione finanziaria aveva erroneamente operato la ritenuta di Euro 1.207,50, nonostante il contribuente beneficiasse della completa esenzione IRPEF ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 3, comma 2.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

Il ricorrente pone a fondamento del preteso rimborso la nota del 6.2.2006 dell’INPDAP, senza tuttavia trascrivere o riassumere nel ricorso il contenuto del documento, non essendo sufficiente, al fine di integrare il requisito dell’autosufficienza, l’indicazione della collocazione dell’atto nel fascicolo di merito.

Va, peraltro, rilevato come la C.T.R., sul presupposto della diversa natura delle somme chieste in restituzione rispetto a quella prospettata dal contribuente, sia correttamente pervenuta ad escludere che, risultando nel periodo d’imposta in considerazione un reddito negativo, spettasse al contribuente il rimborso richiesto.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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