Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7254 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/03/2020), n.7254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25558/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

I.V. (C.F.) B.M.A. (C.F.);

– intimati-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2968/5/17 depositata in

data 9 agosto 2017

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

che l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, notificando una sola copia a entrambi i due intimati, i quali non si sono costituiti in giudizio;

che la notifica dell’atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, salvo che la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto (Cass., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9265; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2018, n. 15920);

che va rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione in unica copia, disponendosi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Visto l’art. 291 c.p.c., dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dispone la rinnovazione della notificazione, concedendo termine perentorio al ricorrente di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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