Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7254 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/03/2020), n.7254
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25558/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– ricorrente –
contro
I.V. (C.F.) B.M.A. (C.F.);
– intimati-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 2968/5/17 depositata in
data 9 agosto 2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 30 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
Fatto
RILEVATO
che l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, notificando una sola copia a entrambi i due intimati, i quali non si sono costituiti in giudizio;
che la notifica dell’atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, salvo che la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto (Cass., Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9265; Cass., Sez. VI, 15 giugno 2018, n. 15920);
che va rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione in unica copia, disponendosi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Visto l’art. 291 c.p.c., dichiara la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dispone la rinnovazione della notificazione, concedendo termine perentorio al ricorrente di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020