Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7254 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24817-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO;

– ricorrente –

Contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDUARDO ROMANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 656/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 656 pubblicata il 15.2.2019, ha respinto l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito vantato dall’Istituto nei confronti di R.G. a titolo di contributi e somme aggiuntive pretesi a seguito dell’iscrizione d’ufficio del predetto alla gestione separata quale libero professionista;

2. la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in oggetto (relativi a redditi prodotti nell’anno 2005) con la scadenza del termine per il versamento dei contributi, nel caso di specie 20.6.2006 (come indicato nella comunicazione di iscrizione inviata dall’INPS); ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla intimazione di pagamento notificata il 21.6.2011; ha dichiarato inammissibile, perchè nuova, l’eccezione di sospensione della prescrizione in quanto sollevata dall’Inps solo in appello; ha, comunque, ritenuto tale eccezione infondata, per difetto dei presupposti di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, escludendo che la mancata denuncia del reddito potesse equivalere ad un occultamento doloso del debito contributivo;

3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso R.G.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, per avere la Corte di merito errato nella individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione, coincidente, secondo la tesi dell’INPS, con la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello per cui va versato il contributo all’INPS;

6. ha aggiunto, in riferimento al caso di specie, che non risultava compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi e che, in base all’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, il diritto ai contributi non poteva considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8.

7. il motivo di ricorso risulta infondato;

8. anzitutto, alla luce dei principi affermati da questa Corte, e che qui si intende ribadire, secondo cui “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950 del 2018; sez. 6 n. 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020);

9. quanto al secondo profilo, attinente alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d’appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall’Inps col primo motivo di impugnazione e, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941 c.c., n. 8, “ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito” (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che “la mancata denuncia del reddito non equivalga nè ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’Inps; nè che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate”;

10. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come peraltro affermato dalla stessa ordinanza n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;

11. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

12. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

13. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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