Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7254 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1605-2016 proposto da:

B.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 71/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/01/2015 R.G.N. 6264/2008; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2022 dal Consigliere

Dott. DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’STEFANO, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto de ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

– Con sentenza del 9 gennaio 2015, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da Claudio B. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della revoca del distacco sindacale al B. riconosciuto, l’accertamento dello svolgimento da parte del medesimo dell’attività sindacale con utilizzo di 28 giorni di ferie e 31 giorni di permesso ed il riconoscimento del diritto alla fruizione di altrettante giornate da imputare ai predetti titoli.

– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta individuato il thema decidendum nell’affermazione del difetto di legittimazione dell’organizzazione sindacale UGL Statali a richiedere la revoca del distacco sindacale del B. in relazione alla circostanza che il medesimo risultava essere dirigente sindacale nella distinta organizzazione UGL Statali ANDCD del tutto autonoma rispetto a quella che aveva avanzato la richiesta di revoca, di dover ritenere, alla stregua della disciplina contrattuale, che prevede a presupposto del beneficio la rappresentatività dell’organizzazione sindacale, insussistente il diritto del B. al distacco ed, in ogni caso, legittimata la UGL Statali per delega della UGL Statali ANDCD, alla revoca del distacco, cui l’Agenzia delle Entrate correttamente aveva dato seguito, con conseguente inconfigurabilità del diritto del ricorrente al recupero delle giornate di ferie e permessi volontariamente impiegati per l’esercizio dell’attività sindacale non demandatagli dall’organizzazione sindacale di appartenenza.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2109 c.c., art. 44 CCNL per il comparto Agenzie Fiscali relativamente al quadriennio 2002/2005 e art. 14, comma 1, del CCNQ del 7.8.1998, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale per essere la fattispecie, concernente la fruizione di prerogative sindacali da parte di un soggetto sindacale non rappresentativo, estranea alla disciplina collettiva ed insuscettibile di essere definita in contrasto con la normativa di legge e di contratto in materia di ferie.

– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, imputa alla Corte territoriale la mancata attivazione del procedimento di accertamento pregiudiziale circa l’interpretazione del contratto collettivo implicante, a suo dire, la nullità della sentenza.

– I suesposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili non misurandosi le censure svolte con la ratio decidendi che trova fondamento sul corretto rilievo, non fatto oggetto di specifica impugnazione, per cui la disciplina collettiva, che riserva l’esercizio delle prerogative sindacali ai sindacati rappresentativi, può essere interpretata – e pacificamente senza ricorso al procedimento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64 – nel senso che il sindacato non rappresentativo non ha dritto a fruire delle predette prerogative, ivi compresi i distacchi sindacali, sicché l’esercizio dell’attività sindacale da parte del rappresentante di una di tali sigle, per quanto non preclusa, implica, pve svolta in coincidenza con l’impegno lavorativo, l’utilizzo a tal fine di periodi di esonero dalla prestazione lavorativa previsti dalla medesima disciplina contrattuale a livello individuale.

– Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 S ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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