Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7253 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 26/03/2010), n.7253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 178-2008 proposto da:

V.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BELSITO NICOLA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.R.;

– intimato –

sul ricorso 2040-2008 proposto da:

D.S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso l’avvocato

MARTINO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente e

disgiuntamente all’avvocato PASCA ALESSANDRO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BELSITO NICOLA, giusta procura a margine del

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI SALERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 465/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ROMILDA BOTTIGLIERI, per delega, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale ecclesiastico interdiocesano Salernitano-Lucano, con sentenza del 25.06.2005, dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato il (OMISSIS) fra l’istante D.S. R. e V.G., attesa l'”incapacità di natura psichica del D.S. ad assumere gli obblighi fondamentali del matrimonio”, e tale sentenza è stata ratificata dal Tribunale Ecclesiastico regionale campano di appello e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della segnatura Apostolica.

Successivamente, con ricorso del 7.06.2006, il D.S. ha chiesto alla Corte di appello di Salerno di delibare la sentenza ecclesiastica rendendola esecutiva nello Stato italiano. La V. si è costituita opponendosi alla delibazione ed in via subordinata ha chiesto l’adozione dei provvedimenti economici provvisori di cui all’art. 8, comma 2, dell’Accordo fra lo Stato italiano e la Santa Sede, ratificato con la L. n. 121 del 1985. La Corte di appello, con sentenza del 26.06 2007, notificata alla V. il 3.10.2007, dichiarava esecutiva nello Stato italiano la suddetta sentenza ecclesiastica, ponendo a carico del D.S. l’obbligo di corrispondere alla convenuta l’assegno provvisorio mensile di Euro 250,00.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

che la causa di nullità del matrimonio era costituita da una situazione psichica attinente al momento della manifestazione del consenso, sostanzialmente assimilabile alle ipotesi d’invalidità contemplate dagli artt. 120 e 122 c.c., rispetto alla quale non erano di ostacolo alla delibazione nè la diversità di disciplina tra l’ordinamento canonico e quello nazionale, non investendo principi essenziali dell’ordinamento interno, qualificabili come limite di ordine pubblico, nè la pendenza tra le medesime parti del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avente causa petendi e petitum diversi rispetto a quelli del giudizio di nullità del matrimonio concordatario e nel quale non risultavano nella specie nemmeno proposte questioni in ordine all’esistenza ed alla validità del vincolo coniugale;

– che quanto ai provvedimenti economici provvisori contemplati dalla L. n. 121 del 1985 e che trovavano fondamento nell’art. 129 bis c.c.:

a. alla V. risultava attribuito nel giudizio di divorzio in corso l’assegno provvisorio di mantenimento di Euro 400,000 mensili, destinato ad essere caducato a seguito della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio;

b. che alla stessa non era imputabile alcunchè in ordine alla nullità del vincolo coniugale mentre invece al D.S. poteva essere addebitato il comportamento omissivo colposo consistito nell’avere celato alla prima le sue carenze psichiche;

c. che, inoltre, il D.S. risultava vivere in condizioni più agiate rispetto a quelle della V., la quale avrebbe potuto trovarsi in situazione economica di disagio una volta venuto meno l’apporto economico provvisorio di cui già fruiva;

d. che, dunque,sussistevano i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora atti a giustificare l’attribuzione provvisoria in favore della V. di un assegno di Euro 250,00 mensili, a titolo alimentare o di anticipo indennitario, rimandando le parti al competente Tribunale civile ordinario per le decisioni sulla materia.

Contro la sentenza della Corte distrettuale la V. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 3.12.2007, formulando tre motivi. Il D.S. ha resistito con controricorso notificato il 12.01.2008, proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo e depositato memoria. La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso notificato a mezzo posta il 23-25/27.02.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale la V. denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. “Art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione e falsa applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c. per come richiamati e applicabili ai sensi dell’art. 8 dell’accordo 18.02.1984, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121”.

Contesta che le rubricate norme, nella specie applicabili (cfr tra le altre, Cass. 200512010; 200511020; 200308764), consentissero la delibazione della sentenza ecclesiastica, in primo luogo perchè il D.S., con ricorso depositato in data 7 novembre 2002, e, dunque, prima del passaggio in giudicato di detta sentenza e dell’introduzione del procedimento di relativa delibazione, aveva chiesto al Tribunale di Viterbo la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ragione per cui ricorreva la condizione ostativa di cui all’art. 797 c.p.c., n. 6, in quanto “pendente davanti ad un giudice italiano un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in giudicato della sentenza”.

2. “Art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione art. 100 c.p.c.; violazione art. 797 c.p.c., n. 6; Art. 360 c.p.c., n. 5. Difetto di motivazione”.

Si duole che la Corte distrettuale non abbia rilevato l’inammissibilità per difetto interesse della domanda di delibazione svolta dal D.S., conseguente all’avvio da parte di quest’ultimo, del menzionato giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la cui proposizione, a suo parere, implicava rinuncia implicita alla delibazione.

I primi due motivi di ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, non sono fondati.

I giudici di merito hanno ineccepibilmente negato rilievo alla pendenza del giudizio di divorzio, dal momento che nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità, l’accertamento di cui all’art. 797 c.p.c., n. 6, circa l’identità o meno dell’oggetto dei giudizi, deve essere compiuto tra quello di detta sentenza e quello del giudizio pendente avanti al giudice italiano, tenendo conto del criterio per cui l’identità di due giudizi va valutata identificando l’oggetto del giudicato nascente da ognuno ed accertando se il giudicato destinato a formarsi nell’uno sia idoneo ad esplicare efficacia preclusiva nell’altro (in tema cfr Cass. 199900271). A tale riguardo, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha “causa petendi” e “petitum” diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l’atto con il quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validità del vincolo – le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo “status” delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ., con efficacia di giudicato -, l’esistenza e la validità del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi negative, la pendenza del giudizio di divorzio e l’eventuale sentenza conclusiva che lo pronunci, non impediscono la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano con l’Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con L. 25 marzo 1985, n. 121 – che ha abolito la riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, in precedenza stabilita dall’art. 34, comma 4, del Concordato del 1929 – e nei limiti di essi (cfr. tra le altre, Cass. 200504795; 200803186; in tema cfr anche Corte Cost. 2001000329).

La diversità di oggetto dei due giudizi, inoltre, impediva di attribuire all’avvio dell’uno riflessi significativi rispetto all’altro e segnatamente di inferirne il venir meno dell’interesse alla relativa proposizione, sia pure per implicita rinuncia.

3. “Art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione art. 797 c.p.c., n. 7; Art. 360 c.p.c., n. 5 insufficienza e contraddittorietà della motivazione”.

La ricorrente si duole che non sia stata ravvisata la condizione ostativa alla delibazione, costituita dal contrasto della sentenza ecclesiastica con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, stante la mancata tutela della sua buona fede, quale coniuge incolpevole.

Il motivo non ha pregio alla luce dei condivisi principi di diritto affermati da questa Corte ed ai quali si è irreprensibilmente attenuta la Corte distrettuale, principi secondo cui:

– Con riferimento alle sentenze di annullamento del matrimonio di altri Stati, il riconoscimento dell’efficacia è subordinata alla mancanza di incompatibilità con l’ordine pubblico interno, che è assoluta e relativa rispetto a tutti gli Stati, mentre è i. solo assoluta per le sentenze ecclesiastiche atteso che – in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con Protocollo addizionale del 18/2/1984 modificativo del concordato – per queste la delibazione è possibile in caso di incompatibilità relativa, ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa superarsi, sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (cfr. cass. SU 200819809). In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicchè è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, poichè, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale da rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, quale causa d’invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico (cfr.

Cass. 200916051; 199703002). A sostegno del ricorso incidentale il D.S. deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8 nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 129 bis c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.. Motivazione del tutto assente e, comunque, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Censura, anche per vizi motivazionali, l’imposizione a suo carico dell’assegno provvisorio mensile in favore della V.. Il motivo è inammissibile.

Il provvedimento con il quale la corte d’appello, chiamata a delibare la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, disponga, a norma dell’art. 8, n. 2, dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985, n. 121), misure economiche provvisorie a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rientra tra i provvedimenti aventi funzione strumentale e natura anticipatoria (in quanto diretti ad assicurare preventivamente la “fruttuosità pratica” della decisione definitiva), ed è subordinato all’accertamento, in via di delibazione sommaria, del diritto del richiedente al conseguimento dell’indennità e degli alimenti (“fumus boni iuris”), nonchè del pericolo del pregiudizio alla sua attuazione durante il tempo occorrente per farlo valere davanti al giudice competente per la decisione sulla materia (“periculum in mora”); ne deriva che avverso detto provvedimento interinale, per sua natura inidoneo a conseguire efficacia di giudicato (sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale), non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ammissibile soltanto nei confronti di provvedimenti giurisdizionali che siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, ossia attitudine ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (cfr. Cass. 200317535; 200711654; 199802852).

Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto e l’incidentale dichiarato inammissibile.

La reciproca soccombenza e le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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