Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7253 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/03/2020), n.7253
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1744-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 642/1/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA
REGIONALE del MOLISE, depositata il 03/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto (in quanto l’Ufficio ritenette tardiva l’istanza presentata) seguito alla sua istanza, presentata nel 2014, di rimborso dell’IRPEF versato dal 2002 al 2008, per il 60% in quanto residente nelle zone colpite dal sisma del Molise del 31 ottobre 2002;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;
la Commissione Tributaria Regionale del Molise respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che il termine di decadenza della richiesta di rimborso non sia di due anni come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 – norma residuale e di chiusura, applicabile solo in mancanza di disposizioni specifiche – ma di quattro come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in quanto sarebbe intervenuta la decadenza della contribuente dal diritto di chiedere il rimborso delle imposte versate in misura eccedente;
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020