Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7253 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23278-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPINA GIANNICO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO GAETANO PULVIRENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

l’11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PONTERIO

CARLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1724 del 2019, pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS che aveva eccepito la carenza del requisito contributivo di cui alla L. n. 222 del 1984, necessario ai fini della prestazione previdenziale per cui S.G. aveva richiesto, mediante il procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., l’accertamento del requisito sanitario;

2. contro la pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo (nel ricorso è indicata per errore la sentenza n. 4021 del 2018 relativa al procedimento RG 1724 del 2019, mentre quest’ultimo è il numero della sentenza); S.G. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., nonchè della L. n. 222 del 1984, art. 4, in relazione all’art. 445 bis c.p.c. e all’art. 360 c.p.c.;

5. si censura la statuizione del Tribunale laddove ha ritenuto che l’ATP possa avere ad oggetto esclusivamente questioni sanitarie, richiamando la giurisprudenza che ha considerato improponibili azioni di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti in ragione del principio per cui la tutela giurisdizionale è tutela dei diritti (Cass. 27187 del 2006); si richiamano a sostegno precedenti pronunce di questa Corte in tema proprio di ATP (Cass. n. 10515 del 2019; n. 22721 del 2016; n. 8932 del 2015);

6. preliminarmente si rileva che il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivamente notificato;

7. la sentenza emessa dal tribunale risulta notificata il 24.5.2019; l’Inps ha prodotto una ricevuta di presentazione per la notifica del ricorso per cassazione datata 17.7.2019 ed una ricevuta di spedizione dell’atto a mezzo raccomandata in data 18.7.2019; questa procedura notificatoria non ha evidentemente avuto esito in quanto l’Istituto non ha prodotto l’avviso di ricevimento;

8. l’Inps ha poi prodotto una seconda ricevuta di presentazione per la notifica del ricorso per cassazione datata 3.9.19 ed una ricevuta di spedizione dell’atto a mezzo raccomandata in data 4.9.2019, nonchè l’avviso di ricevimento da cui risulta la consegna del plico al destinatario S. in data 16.9.2019;

9. questa Corte (Cass. S.U. n. 14594 del 2016) ha stabilito che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”;

10. nel caso di specie, l’Inps non ha addotto le ragioni del mancato completamento della prima notifica attivata il 17.7.2019, sicchè non vi sono i presupposti per ritenere tale mancato esito non imputabile all’Istituto;

11. tuttavia, ove anche si ritenesse applicabile il criterio enunciato dalla sentenza citata, nel caso di specie risulterebbe decorso anche il termine, pari alla metà di quelli indicati dall’art. 325 c.p.c., utile al fine di poter conservare gli effetti collegati all’originario procedimento notificatorio;

12. da tali rilievi deriva che la notifica del ricorso per cassazione risulta eseguita tardivamente, senza il rispetto del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. imposto dall’avvenuta notifica della sentenza di primo grado;

13. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

14. parimenti tardivo è il controricorso, spedito il 27.11.2019, quindi dopo il decorso del termine fissato dall’art. 370 c.p.c., avuto riguardo al perfezionamento della notifica del ricorso in data 16.9.19; sicchè nulla compete per le spese alla parte controricorrente;

15. ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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