Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7253 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 04/03/2022), n.7253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22349-2016 proposto da:

E.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TIZIANA TALARICO;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE NAIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/04/2016 R.G.N. 494/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2022 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 21 aprile 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, confermava la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro e rigettava la domanda proposta da E.R. nei confronti della Regione Calabria, avente ad oggetto l’inclusione dell’importo corrispondente alla voce retributiva “retribuzione professionale docenti”, percepita alle dipendenze del MIUR quale insegnante di scuola materna a tempo indeterminato, nel trattamento economico spettantele a seguito dell’ingresso per mobilità volontaria nei ruoli della Giunta Regionale della Calabria;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Regione Calabria, ma altrettanto infondato l’appello proposto dovendo ritenersi insussistente, alla stregua del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 30, il diritto al mantenimento del quantum della retribuzione goduta dal dipendente prima del passaggio, subordinato, viceversa, alla compatibilità con il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva vigente presso l’amministrazione di destinazione, compatibilità nella specie non ravvisabile;

– che per la cassazione della decisione ricorre la E., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Calabria.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, non essendo oggetto della domanda la pretesa al mantenimento della rivendicata voce stipendiale bensì quella alla conservazione, nel rispetto del principio dell’irriducibilità della retribuzione, dell’importo a tale titolo in precedenza percepito;

– che, con il secondo motivo, denunciando genericamente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale potendo desumersi dal disposto del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, laddove prevede che “i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbibili con e modalità e le misure previste da contratti collettivi”, l’operatività del principio dell’irriducibilità della retribuzione;

– che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, della L. n. 266 del 2005, art. unico, comma 26, interpretativo della L. n. 537 del 1993¸ art. 3, comma 57, nonché dei contratti collettivi del comparto scuola relativi ai quadrienni 2002/2005 e 2006/2009, la ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver disatteso la previsione che impone di riconoscere ad personam gli importi relativi a voci retributive fisse e continuative percepite presso l’amministrazione di provenienza laddove questi, sommati, determinassero una eccedenza rispetto al trattamento economico spettante al dipendente presso l’amministrazione di destinazione;

– che, prendendo le mosse, in ragione della sua priorità logica, dall’esame del terzo motivo, è a dirsi come lo stesso sia meritevole di accoglimento, trovando attuazione il principio dell’irriducibilità della retribuzione nel riconoscimento ad personam dell’eventuale eccedenza rispetto al trattamento spettante al dipendente presso l’amministrazione di destinazione risultante dalla somma degli importi percepiti dal medesimo presso l’amministrazione di provenienza corrispondenti a voci, quali quella qui in questione, concernente “la retribuzione professionale docenti”, che, alla stregua della disciplina di cui ai CCNL di comparto relativi all’amministrazione di provenienza, fossero erogati in maniera fissa e continuativa, ferma restando la riassorbibilità dell’erogazione così riconosciuta in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento (cfr., per tutte, Cass. 31.10.2019, n. 28110);

– che, pertanto, tale terzo motivo va accolto, con conseguente assorbimento dei primi due e la sentenza impugnata cassataycon rinvio alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo svolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

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