Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7252 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 26/03/2010), n.7252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22192/2007 proposto da:

COMUNE DI MILAZZO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SCALIA 6 INT. 14,

presso l’avvocato LO DUCA ANTONINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LA MALFA ANTONINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.M.;

– intimata –

sul ricorso 24640/2007 proposto da:

B.L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FRATTE DI TRASTEVERE 44/A, presso l’avvocato

CANEVARI CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RUGGERI

ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI MILAZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 09/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ANTONINO RUGGERI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per la rimessione alle Sezioni

Unite, in subordine, per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30.03.2004, seguito da altro “atto d’integrazione in appello” notificato il 6.04.2004, il Comune di Milazzo impugnava in via principale la sentenza n. 144 del 2003, resa dal Tribunale di Barcellona P.G., avverso la quale B. M.L. proponeva gravame incidentale. Con sentenza del 13.11.2006-9.01.2007, l’adita Corte di appello di Messina, rilevato che il Sindaco pro tempore del Comune di Milazzo aveva conferito la procura al difensore senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente, dichiarava l’inammissibilità del gravame principale per difetto di autorizzazione e di rappresentanza processuale e conseguentemente, anche l’inammissibilità dell’appello incidentale.

Avverso questa sentenza, notificatagli il 28.05.2007, il Comune di Milazzo ha proposto ricorso per cassazione notificato il 27.07.2007.

Il 22-26.09.2007 la B. ha notificato controricorso e proposto ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il Comune di Milazzo denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 267 del 2000, artt. 6, 50 e 107. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, assumendo che secondo il nuovo ordinamento delle autonomie locali non è più necessaria la delibera autorizzativa della Giunta municipale per la proposizione del giudizio da parte del Sindaco dell’ente locale, che in ogni caso l’autorizzazione costituisce condizione della regolare costituzione in giudizio dell’ente pubblico, ragione per cui ben può intervenire nel corso del giudizio con effetti sananti, e che nella specie l’autorizzazione è intervenuta con delib. n. 534 del 14.10.2003, adottata dalla Giunta municipale.

Con il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, la B. deduce:

1. “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 2 (T.U. ord. Ee. Ll); Con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sostenendo anche lei la non necessità dell’autorizzazione giuntale.

2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1262 c.c. e degli artt. 75 e 83 c.p.c.; Omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, con riguardo alla sufficienza anche per le successive fasi del giudizio dell’autorizzazione di cui alla delib. n. 498 del 24.05.1995, del Commissario straordinario, prodotta nel giudizio di primo grado.

L’illustrazione dei motivi dei ricorsi principale ed incidentale si è conclusa con la formulazione di quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 27, comma 2).

I ricorsi riuniti, che involgendo analoga questione processuale consentono esame unitario, non sono fondati.

Giova premettere che trattandosi della denuncia di un “error in procedendo”, la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali già depositati nei gradi di merito.

Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale – competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio (“ex” art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) – di prevedere l’autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l’uno o l’altro intervento in relazione alla natura o all’oggetto della controversia). Ove l’autonomia statutaria si sia così indirizzata, l’autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell’organo titolare della rappresentanza (Cass. SU 200512868).

La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto – in applicazione del principio “iura novit curia”, discendente dall’art. 113 c.p.c. – a disporne l’acquisizione, anche d’ufficio, e, comunque, a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti (Cass. SU 200512868).

Nella specie, dall’art. 26, lett. h) dello Statuto del Comune di Milazzo, che pure nella Regione Sicilia ha la funzione di fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente stesso, nonchè di porre i criteri generali per il suo funzionamento in base alla L. n. 48 del 1991, art. 1, comma 1, dalla L. n. 30 del 2000, art. 1, (cfr Cass. 200613412; 200704212), risulta che il Sindaco era legittimato a promuovere le liti o a resistervi soltanto previa autorizzazione della Giunta municipale; dunque, il provvedimento permissivo era necessario per la proposizione dell’appello principale. Tale esigenza non può ritenersi colmata dalla richiamata delib. n. 498 del 1995, adottata dal Commissario Straordinario, espressamente limitata alla resistenza nel giudizio di primo grado, come dalla mera proposta di deliberazione che ad essa accede.

D’altra parte, sebbene l’autorizzazione a stare in giudizio emessa dall’organo collegiale competente, che è necessaria perchè un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attenga alla “legitimatio ad processum”, ossia all’efficacia e non alla validità della costituzione dell’ente medesimo a mezzo dell’organo che lo rappresenta, e sebbene, quindi, possa essere prodotta anche nel corso del giudizio e anche nel corso del giudizio davanti alla Cassazione, tuttavia la produzione in sanatoria non può avvenire in questa sede se sia intervenuta nel frattempo una pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legittimazione processuale, come è accaduto nel caso in disamina, in cui il giudice di appello ha sul punto dichiarato l’inammissibilità del gravame (cfr. cass. 200621255; 200703454). In tale caso, infatti, non vertendosi, per quanto detto, in ipotesi di nullità della sentenza impugnata, la produzione è preclusa dall’art. 372 c.p.c., comma 1.

Conclusivamente i ricorsi principale ed incidentale devono essere respinti, con compensazione per intero, tra le parti soccombenti, delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta, compensando per intero le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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