Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7252 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20160/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. UGO TABY 19,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato WALTER TAMMETTA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 10/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TAMMETTA che chiede il

rigetto e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.A. impugnò dinanzi alla C.T.P. di Latina l’avviso di accertamento ai fini IRPEF con il quale, in relazione all’anno di imposta 2001, veniva assoggettata a tassazione separata la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile. Dedusse il contribuente l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non sottoscritto dal funzionario appositamente delegato, il difetto di motivazione dell’atto, l’erroneità dei conteggi e l’intervenuta decadenza.

L’Agenzia delle Entrate si costituì in giudizio contestando i motivi posti a fondamento del ricorso, depositando poi, all’udienza di discussione, l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma.

La sentenza di rigetto del ricorso è stata impugnata dal contribuente riproponendo le censure disattese in primo grado.

La C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza del 10.6.2010, in accoglimento del gravame, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.

Rilevava il giudice di appello che il termine per il deposito di documenti di venti giorni prima dell’udienza di discussione, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, aveva natura perentoria, sicchè non poteva essere esaminato l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma prodotto dall’Ufficio in primo grado all’udienza di discussione.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso è tempestivo, in quanto è stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 26.7.2011, ultimo giorno utile, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 10.6.2010, nel rispetto quindi del termine previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1 e art. 58, comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Sostiene la ricorrente che il documento attestante la delega di firma, pur se tardivamente prodotto in primo grado, era stato ritualmente depositato nella fase di gravame con il fascicolo di parte di primo grado, stante la facoltà delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, di produrre nuovi documenti in appello.

Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il giudice di appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purchè acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass. n. 3661 del 2015). Si è ulteriormente precisato che, ove il documento irritualmente prodotto in primo grado sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere quel documento a disposizione della controparte, così da consentirle l’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 24398 del 2016).

Tali principi si attagliano al caso di specie, non essendo contestato che l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma era stato acquisito al giudizio sin dalla costituzione in appello dell’Ufficio, mediante produzione del fascicolo di parte di primo grado, contenente il suddetto documento.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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