Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7252 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 16/03/2020), n.7252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33033-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARLO

CIPRIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMMANUELE VIRGINTINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNA MARIA FIORE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRISTINA CALEGARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1662/13/21118 della CONIMISSIONE TRIBUTARIA

RIGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Agenzia Delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il condominio (OMISSIS), impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, a conferma della sentenza di primo grado ha ritenuto maturata, nella parte che qui rileva, la prescrizione dei crediti relativi a TARSU indicati nella intimazione di pagamento opposta ed a suo tempo riportati nella cartella notificata.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 3, nonchè D.P.R. n. 602 1973, art. 49, D.Lgs. n. 466 del 1999, art. 17, e D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20. Il giudice di secondo cure avrebbe erroneamente ritenuto di non applicare il termine di prescrizione decennale ordinario per il diritto alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate patrimoniali in presenza di tributi comunali.

Il ricorso va rimesso all’esame della quinta sezione civile sulla questione relativa alla nullità del ricorso per cassazione da parte di A.d.E.R., che ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore esterno abilitato, non ricorrendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Rimette gli atti alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA