Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7252 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. II, 15/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22418/2019 proposto da:

I.C., rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA FRIZZI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA;

– intimata –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1130/2019 del TRIBUNALE di

TRENTO, depositato il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Presidente Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 6/6/2019, il Tribunale di Trento ha respinto il ricorso proposto da I.C., cittadino della (OMISSIS), avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.

Il Tribunale ha dato atto che le dichiarazioni della parte in giudizio erano sostanzialmente coincidenti con quelle rese alla Commissione territoriale (rivendicazione da parte degli zii dei terreni lasciati alla sua morte dal padre, contesa avanti al Tribunale, che riconosceva la proprietà in capo agli zii, incendio dei terreni provocati dallo stesso I.C.), sia pure incorrendo il ricorrente in varie gravi contraddizioni, specificamente indicate, ed ha concluso per il rigetto della protezione internazionale, evidenziando in particolare la insussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), così come ha respinto la domanda di protezione umanitaria, in assenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Avverso detta pronuncia ricorre I.C., sulla base di quattro motivi.

Il Ministero ha depositato mero atto di costituzione, per partecipare all’eventuale pubblica udienza

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lett. c) e vizio di omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio sullo stesso profilo.

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di nullità della pronuncia impugnata, ex art. 112 c.p.c., per avere omesso di decidere sulla domanda di protezione sussidiaria “in merito alla sussistenza dell’ipotesi di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b)”, disattendendo “la violazione dei diritti fondamentali di difesa e di giusto processo che pur sono stati messi in evidenza e dalla violazione dei quali I. ha cercato di preservare la propria vita”

Col terzo mezzo, la parte denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di omesso esame, in relazione alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Col quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’arti Cost. e comunque la violazione del principio di non refoulment.

Il primo motivo è fondato.

Il Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), escludendo che nella zona di provenienza del ricorrente sussista “violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale “, tale da costituire minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, avendo riguardo alle dichiarazioni della parte, che si tratta di zona tranquilla, ed alle informazioni desumibili dal sito (OMISSIS), del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale.

Ora, come affermato, tra le altre, nella pronuncia 11312/19, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto; e la pronuncia 13449/19 ha specificamente ritenuto che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione, dovendo ritenersi insufficiente il semplice richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, ai “più recenti report del Ministero degli Esteri”.

Si vedano anche, tra le più recenti, le pronunce 9230/20 e 22527/20.

Nel caso specifico, il Tribunale si è limitato a dare atto della stessa dichiarazione della parte relativa all’essere tranquilla la zona di provenienza, e delle informazioni ricavabili dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Esteri. Ora, la dichiarazione della parte (di chiara valenza soggettiva) non può ritenersi tale da rendere superfluo l’adempimento da parte del Tribunale dell’onere istruttorio officioso, nè tale onere può ritenersi validamente espletato col riferimento all’unica fonte citata, rivolta specificamente al turista italiano che intenda recarsi in Costa d’Avorio.

Il secondo mezzo presenta profili di inammissibilità/infondatezza.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale non si sarebbe pronunciato in relazione alla domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), disattendendo “la violazione dei diritti fondamentali di difesa e di giusto processo”.

Ora, va rilevato che il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli estremi della protezione internazionale (pagine 3 e 4 del decreto), in cui va ricompresa la protezione sussidiaria nelle sue declinazioni, e d’altra parte, è incongrua, nonchè generica, l’espositiva del motivo in relazione all’intestazione, nel riferimento al non essere in grado la Costa d’Avorio di proteggere i propri cittadini e di garantire i diritti fondamentali, situazioni che invero fanno capo alle situazioni ricomprese nell’art. 14, lett. c) del D.Lgs. cit..

Restano assorbito gli altri motivi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, respinge il secondo, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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