Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7252 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6183-2020 proposto da:

M.E.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUISA POLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2926/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/07/2019 R.G.N. 2296/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa PAGETTA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da M.E.H., cittadino del Senegal, avente ad oggetto il diniego della protezione sussidiaria ed umanitaria da parte del giudice di prime cure;

2. dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine per timore di essere arruolato dai ribelli di Casamance dopo che, alla morte del padre, aveva scoperto che questi ne faceva parte e si era accordate affinché uno dei suoi figli gli subentrasse; i ribelli gli avevano inviato due lettere di richiesta e pertanto aveva deciso di fuggire;

3. la Corte di merito, esclusa la credibilità del narrato, ha rilevato l’assenza di elementi idonei a configurare il rischio di un danno grave alla stregua delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ed escluso alla stregua delle COI consultate l’esistenza nella regione della Casamance di una situazione di violenza generalizzata; ha negato i presupposti della protezione umanitaria rilevando che a tal fine non potevano essere valorizzate le condizioni di instabilità politica del Paese e neppure l’allegato inserimento lavorativo del richiedente;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.E.H. sulla base di un unico motivo; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria; denunzia l’errore in diritto del giudice per avere ritenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno collegato al ricorrere delle situazioni soggettive indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 1 h bis oppure delle condizioni oggettive indicate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, senza considerare in sintesi l’autonomia valenza della previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. il motivo è fondato;

2.1. la Corte di merito ha ritenuto non valorizzabili alla stregua dei criteri richiamati le condizioni di instabilità politica del Paese di provenienza e neppure l’allegato inserimento lavorativo del richiedente;

2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte in base alla normativa del testo unico sull’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno. (Cass. Sez. Un. 24413/2021);

2.3. è stato inoltre chiarito che ai fini dell’individuazione dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice non può omettere di esaminare, dandone conto nella motivazione, la documentazione ritualmente prodotta dal richiedente relativa all’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che tali documenti costituiscono un fatto storico relativo all’integrazione del richiedente in Italia che, in quanto tale, è astrattamente idoneo a configurarsi come decisivo nella comparazione con la situazione nel Paese di origine (Cass. 32371/2021);

2.4. la sentenza impugnata non è conforme a tali indicazioni in quanto ha escluso in radice la possibilità di prendere in considerazione il percorso di integrazione in Italia del richiedente pur dando atto delle allegazioni a riguardo formulate; invero secondo quanto si evince dal ricorso per cassazione l’odierno ricorrente aveva allegato e documentato sia di avere conseguito l’attestato di terza media e di lavorare con contratto a tempo indeterminato (ricorso, pag. 8) elementi questi che in quanto astrattamente significativi di un possibile inserimento sociale del richiedente nel nostro Paese non potevano essere pretermessi ai fini della verifica dei presupposti per la protezione umanitaria;

3. in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio per un riesame della fattispecie alla luce del principio indicato; 4. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA