Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7251 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2811/2009 proposto da:

I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTRO

GEMMA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINI OLINTO RAFFAELE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.I. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

Sezione Terza Civile, emessa il 26/03/2008, depositata il 29/05/2008;

R.G.N. 904/2005.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il giorno 11 luglio 2002 dinanzi al Tribunale di Trani, M.I., nella veste di locatrice, chiedeva la condanna della conduttrice M.I. al pagamento di canoni locativi non corrisposti oltre spese condominiali. La convenuta restava contumace.

La causa era istruita con prove orali.

2. Il tribunale con sentenza del 23 novembre 2004 accoglieva la domanda e condannava la conduttrice al pagamento di Euro 5470,52 oltre interessi e spese.

3. Contro la decisione proponeva appello la M. chiedendone la riforma; resisteva la controparte chiedendo la conferma della decisione.

4. La Corte di appello di Bari con sentenza del 28 maggio 2008 rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la I. deducendo unico motivo di ricorso illustrato da quesito. Non resiste la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso risulta inammissibile in relazione al motivo che denuncia error in iudicando per violazione degli artt. 1597 e 1574 c.c., proponendo il seguente quesito in diritto “Se è vero che nella ipotesi di un contratto di immobile arredato concesso in locazione per uso transitorio, rinnovatosi tacitamente ed il cui canone da corrispondere sia mensile, il periodo per il quale deve intendersi rinnovato detto contratto è mensile e non annuale”.

Il quesito, nella sua oscura prospettazione, è incompleto nella parte che dovrebbe illustrare anche sinteticamente il fatto controverso, e trattandosi di error in iudicando dovrebbe anche contrastare chiaramente la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff. 11 della sentenza, che considera espressamente le due norme ora invocate, per evidenziare la infondatezza delle censure.

Mancando la sintesi descrittiva, il quesito resta una mera asserzione astratta, che non si attaglia al caso concreto come ricostruito dai giudici del merito, secondo un prudente apprezzamento delle prove, senza alcuna errata applicazione delle norme sopra richiamate.

Nulla per le spese non avendo svolto difese la controparte.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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