Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7251 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. I, 26/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 26/03/2010), n.7251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27834/2004 proposto da:

L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso l’avvocato VINCENTI MARCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CASARANO FRANCO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Commissario Prefettizio pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHIRICO FILADELFO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2009 dal Presidente Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato M. VINCENTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso e

condanna alle spese della parte soccombente.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 24.10.1997 il Comune di Trezzano sul Naviglio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 18.7.1997 su istanza dell’Arch. L.M., con cui il Presidente del Tribunale di Milano aveva intimato il pagamento della somma di L. 198.244.622, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attività di progettazione e direzione lavori eseguita in relazione ad una palestra e ad una piscina scoperta da realizzarsi in quel Comune. Sottolineava al riguardo le gravi carenze e gli errori nei quali era incorso il L. nell’aver scientemente e sistematicamente sottostimato la tipologia e la componente quantitativa delle opere necessarie per la realizzazione del complesso. Chiedeva altresì in via riconvenzionale la condanna del L. alla restituzione dell’acconto già versato di L. 51.450.192, oltre agli interessi, nonchè al risarcimento per i danni subiti a seguito dell’inadempimento.

Si costituiva il L. il quale, previa rinuncia al decreto opposto, chiedeva il pagamento della minor somma di L. 186.242.257.

Con sentenza dell’11.10.201 il Tribunale accoglieva la domanda del professionista sul rilievo che da parte dei competenti organi tecnici del Comune non erano state avanzate obiezioni e che anzi lo stesso Comune, una volta risoltosi il rapporto con l’appaltatore, aveva nel Marzo del 1994 richiesto all’architetto la parcella definitiva, senza ravvisare nel suo operato gli estremi del dolo o della colpa grave in presenza di una sottostima dei costi inferiore al 30% che riteneva ragionevole.

Proponeva impugnazione il Comune ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva il L. chiedendone il rigetto, la Corte d’Appello di Milano con sentenza del 22.6-2.7.2004, in totale riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda del L..

Evidenziava in primo luogo la Corte di merito in punto di fatto che il Consiglio Comunale in data 19.5.1989 aveva approvato il progetto esecutivo redatto dall’Arch. L. per una spesa preventivata di L. 2.050.000.000 complessive; che nel mese di Marzo del 1990 su richiesta del C.O.N.I. era stata approvata una variante al progetto che prevedeva un incremento di superficie, di volumi e di attrezzature senza l’apporto però di modifiche al preventivo di spesa; che nel mese di Marzo i lavori era stati appaltati alla s.p.a.

F.lli Costruzioni per il prezzo di L. 1.509.987.000; che a causa dell’insufficiente portata del terreno rilevata dai sondaggi neognostici si era proceduto alla palificazione del terreno cui era seguita l’approvazione, in data 19.6.1991, di una perizia suppletiva e modificativa che aveva previsto un maggior esborso rientrante però ancora nei limiti dell’originaria previsione; che infine nel 1992 era stata presentata dall’arch. L. una nuova perizia di variante che comportava, questa volta, la necessità di rifinanziamento del progetto, ma il Comune non vi aveva aderito, nominando un collegio di architetti per la verifica degli atti progettuali e contabili, verifica che aveva dato luogo alla relazione del Febbraio 1993 la quale aveva ritenuto che si era incorso in una sottovalutazione dell’effettivo impegno di spesa richiesto non solo nel progetto modificato ed approvato nella primavera del 1990 ma anche in occasione della perizia suppletiva del Giugno 1991 che aveva lasciato inalterato il costo originario (L. 2.050.000.000), pur avendo previsto maggiori costi legati agli interventi sulle fondazioni e sulle strutture in elevazione.

Sottolineava al riguardo le carenze del progetto originario descritte in detta relazione collegiale e costituite dalla mancata previsione di prove penetrometriche con conseguente mancata valutazione della presenza probabile di una falda idrica nonostante la zona fosse notoriamente interessata da acque, persino affioranti; dall’omessa considerazione del costo necessario per il trasporto della terra scavata e dalla previsione di uno sbancamento molto inferiore alle effettive necessità.

Disattendeva invece l’assunto contenuto nella stessa relazione, secondo cui il Comune, attraverso il proprio ufficio tecnico comunale, avrebbe dovuto accorgersi tempestivamente della sottostima dei costi esposti nel progetto iniziale. Al riguardo osservava che il Comune sì era avvalso di un professionista proprio nell’evidente impossibilità di procedervi con le proprie strutture.

Ravvisava quindi la colpa del professionista nella sua accezione “lieve”, che riteneva sufficiente in presenza di prestazioni configurabili come “obbligazioni di mezzi” che non implicavano la soluzione di problemi di particolare difficoltà, e giustificava di conseguenza l’applicazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., del principio di autotutela a favore del committente che si era avvalso dell’eccezione di inadempimento ivi prevista.

Riteneva pertanto meritevole di accoglimento l’appello del Comune con riferimento alla domanda proposta dal L., ma rigettava le ulteriori richieste del Comune, riguardanti la restituzione dell’acconto di L. 42.520.820 già pagato ed il risarcimento del danno.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Arch.

L.M. che deduce tre motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso il Comune di Trezzano sul Naviglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Arch. L.M. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2226 c.c.. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia considerato che le prestazioni professionali da lui svolte avevano avuto due differenti contenuti e cioè la progettazione dell’opera e la direzione dei lavori e che la prima configurava un’obbligazione “di risultato” e non già “di mezzi” con la conseguente applicabilità in tal caso dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 2226 c.c. non rispettati dal Comune e tempestivamente fatti valere, ma sui quali la Corte di merito non si è pronunciata.

La censura è infondata.

Il riferimento all’obbligazione di “risultato” operato dal ricorrente in relazione all’attività da lui esplicata di progettazione dell’opera e di direzione dei lavori, sia pure in contrapposizione alla natura di obbligazione di “mezzi” affermata invece dalla Corte d’Appello, è del tutto irrilevante, al di là di ogni convincimento sulla fondatezza di un tale inquadramento, ai fini della applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 2226 c.c. invocato dal ricorrente medesimo.

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (15781/07) le quali hanno sottolineato l’eterogeneità di dette prestazioni intellettuali rispetto a quelle manuali, cui si riferisce detto art. 2226 c.c. il quale per tale motivo non è da considerare fra le norme richiamate dall’art. 2230 c.c., riguardante proprio la prestazione intellettuale, e precisato altresì che, in considerazione della commistione fra le varie obbligazioni di cui il professionista è destinatario (nel caso in esame di progettista e direzione dei lavori) in vista del medesimo scopo, una diversità di disciplina normativa non sarebbe giustificata.

Peraltro, con detta sentenza le Sezioni Unite hanno ulteriormente rilevato come la dicotomia in questione (obbligazione di mezzi ed obbligazione di risultato) incontri un ulteriore motivo di irrilevanza nell’ambito della responsabilità professionale allorchè sì verta, come nel caso in esame, in tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., prescindendo l’accoglimento di una tale eccezione dalla natura dell’obbligazione da adempiere (vedi sul punto anche Cass. 11728/02; Cass. 5928/02 richiamate dalle stesse Sezioni Unite).

Alla luce di tali principi, cui il Collegio aderisce, rimane esclusa in radice l’applicabilità dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall’art. 2226 c.c..

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la Corte d’Appello, nonostante il mancato accoglimento dell’istanza di ammissione di una C.T.U. richiesta da entrambe le parti, non abbia nemmeno esaminato la documentazione in atti da cui risultava non solo che la stima delle opere non rientrava fra gli obblighi contrattuali posti a suo carico ma anche che l’Amministrazione si era impegnata a fornire la documentazione tecnica riguardante le prove geognostiche, necessarie per valutare la natura e la portanza del terreno, consegnate con un anno di ritardo (Luglio 1990) rispetto alla stipula del disciplinare (marzo 1989) ed all’approvazione del progetto (Maggio 1989). Deduce inoltre che, nell’escludere ogni colpa nel comportamento del Comune, non ha considerato che detto ente si era riservato di manifestare le proprie valutazioni al professionista affinchè costui ne tenesse conto nell’elaborazione del progetto, come del resto era avvenuto con il compimento delle indagini geognostiche, consegnate però con grave ritardo.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la Corte d’Appello, nel rilevare la presenza di acque nella zona sud-ovest di Milano, ha fatto ricorso al cd. “fatto notorio” senza che ne ricorressero le condizioni richieste dalla giurisprudenza che fa riferimento a tal fine a fatti di conoscenza della collettività in grado tali da apparire incontestabili. Lamenta infine che la Corte d’Appello abbia attribuito efficacia esclusiva ai fini della decisione alla relazione del collegio di periti nominato dal Comune, malgrado fosse stata ritenuta inattendibile dalla stessa Amministrazione che aveva al riguardo affidato un’ulteriore verifica all’Ing. D.M. il quale aveva quantificato l’impegno di spesa in L. 2.186.000.000 con uno scostamento dell’ordine del 30% rispetto alla previsione dell’Arch.

L..

Gli esposti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la statuizione della Corte d’Appello in ordine all’inadempimento in concreto ravvisato dalla Corte d’Appello nel comportamento del professionista nell’ambito della prestazione intellettuale a lui affidata.

In linea di principio si osserva innanzitutto che un tale giudizio è frutto di un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione adeguata; eventualità questa da escludere nel caso in esame per le ragioni che saranno qui di seguito esposti.

In primo luogo deve essere rilevata la novità dell’assunto del ricorrente, secondo cui la stima delle opere non sarebbe stata ricompresa fra gli obblighi contrattuali posti a suo carico ma fra i compiti che si era assunto lo stesso Comune il quale, peraltro, vi avrebbe provveduto con la determinazione dell’importo preventivato.

Invero, dalla sentenza impugnata risulta che le osservazioni avanzate sul punto dall’architetto nei giudizi di merito avevano riguardato l’errore di sottostima del progetto iniziale da lui redatto e che gli era stato contestato sulla base della relazione del collegio degli esperti nominato dal Comune, errore che a suo avviso avrebbe dovuto essere rilevato dall’ufficio tecnico comunale.

Trattasi all’evidenza di due questioni diverse, riguardando, l’una (quella proposta in questa sede), la ripartizione originaria delle obbligazioni previste a carico di ciascuna delle parti ed in particolare l’obbligo di provvedere alla stima dei lavori di cui sarebbe stato onerato il Comune, l’altra (quella discussa in sede di merito), la pretesa di un obbligo di controllo a carico del Comune in ordine alla congruità della stima operata dal professionista in sede di progettazione. Nè il ricorrente ha precisato, come avrebbe dovuto in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, in quali atti del giudizio di merito sarebbero stati prospettati tali ulteriori elementi di giudizio.

Discende pertanto l’inammissibilità di tale censura, la cui valutazione avrebbe peraltro richiesto un accertamento in punto di fatto precluso in questa sede di legittimità.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda le ulteriori deduzioni espresse con lo stesso secondo motivo, vale a dire il ritardo con cui. l’Amministrazione avrebbe fornito la documentazione tecnica riguardante le prove geognostiche. Pur riportando il ricorso in questo caso la previsione contrattuale sul punto, non risulta nè dalla sentenza nè dallo stesso ricorso che tutto ciò abbia formato oggetto di censura e di valutazione in sede di merito ove l’unico riferimento al riguardo è costituito, ripetesi, dall’affermazione della Corte d’Appello circa l’esclusione di un obbligo a carico del Comune di un controllo preventivo del progetto sul rilievo dell’inidoneità delle sue strutture tecnico amministrative;

inidoneità che aveva consigliato l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno.

In ogni caso la Corte d’Appello ha indicato le carenze che hanno dato luogo al giudizio di inadempimento, costituite dalla mancata previsione delle prove penetrometriche del terreno volte ad accertare la “probabile presenza di una falda idrica interferente con gli scavi, dall’omessa considerazione del costo relativo al trasporto della terra rimossa, dalla previsione di uno sbancamento di gran lunga inferiore alle effettive necessità nonchè, infine, dalla sottostima della quantità di calcestruzzo occorrente per le fondazioni e per le elevazioni.

A fronte di tali e tanti elementi di valutazione le censure del ricorrente si annidano sul riferimento al “fatto notorio” operato dalla Corte d’Appello nel prospettare la prevedibilità di falde idriche nella zona interessata e la necessità di provvedere quindi alle suddette prove penetrometriche che invece non erano state effettuate. Il ricorrente in sostanza si limita a richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza – in particolare laddove ha rilevato che il fatto notorio è tale se “acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile” – ma non spiega perchè tali requisiti non siano riscontrabili nella circostanza in esame nonostante la Corte d’Appello avesse fatto riferimento ad effetti visibili quali sono certamente le acque affioranti (le sorgive).

Per quanto riguarda infine il minore scostamento della previsione effettuata dall’architetto rispetto all’effettivo impegno di spesa determinato dalla relazione dell’ing. D.M., successiva a quella collegiale, la Corte d’Appello non ha omesso di considerarlo, avendo sottolineato che in ogni caso, pur in presenza di una più contenuta (ma sempre cospicua) misura “dello sforamento dei conti reali” (30%), rimanevano ugualmente valide le osservazioni del collegio degli esperti che aveva individuato le carenze sopra richiamate del progetto.

Trattasi comunque, come si è già sottolineato, di un apprezzamento di merito immune da errori di diritto e da vizi di motivazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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