Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7251 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15669-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PHARD MAGAZINE SRL in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIUSEPPE GALANI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI DE

CASTELLO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,

depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbito il 2^ motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria della Campania, depositata il 21 aprile 2010, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla Phard Magazine s.r.l. avverso l’avviso di accertamento relativo a maggiori imposte IRPEG, IRAP ed IVA, in riferimento all’anno di imposta 2003.

Il giudice di appello ha così testualmente motivato: “La decisione n. 613 pronunciata dalla Sezione 3^ della Commissione tributaria provinciale di Napoli viene pienamente condivisa da questo Collegio che la fa propria. Le motivazioni ivi addotte e che quivi vengono riprese appaiono totalmente esaustive della vicenda. La puntuale disamina dei motivi di doglianza in riferimento alle contestazioni, esposti nella sentenza richiamata e recepita, non pone dubbi in capo a questo Collegio circa il pieno recepimento della stessa”.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione al requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

L’eccezione è infondata.

Il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa risulta, difatti, nella specie soddisfatto, avendo l’Agenzia delle Entrate, nella parte introduttiva del ricorso, dopo aver trascritto il testo della sentenza impugnata, riportato in dettaglio le contestazioni mosse dall’Ufficio con il verbale di accertamento impugnato, il contenuto essenziale della sentenza di primo e le censure formulate in appello.

2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione nonchè per la mancata esposizione del fatto e l’omessa indicazione delle richieste delle parti, in riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4.

Il motivo è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nelle seguenti espressioni: “La decisione n. 613 pronunciata dalla Sezione 3^ della Commissione tributaria provinciale di Napoli viene pienamente condivisa da questo Collegio che la fa propria. Le motivazioni ivi addotte e che quivi vengono riprese appaiono totalmente esaustive della vicenda. La puntuale disamina dei motivi di doglianza in riferimento alle contestazioni, esposti nella sentenza richiamata e recepita, non pone dubbi in capo a questo Collegio circa il pieno recepimento della stessa”.

E’ di tutta evidenza come la motivazione per relationem adottata dalla C.T.R., per la sua laconicità, formulata in termini di mera adesione alla sentenza impugnata, non consente di ritenere che alla affermazione di condivisione della decisione di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione, posto il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di revisio prioris instantiae propria della sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la decisione impugnata. Cass. (ord.), sez. 6^, 16-122013, n. 28113 ha osservato: “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame”.

3. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di extrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360, n. 4.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria provinciale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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