Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7251 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. II, 15/03/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23464/2019 proposto da:

O.D., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO LANZILAO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettava il ricorso proposto da O.D. avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione l’ O. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 10 Cost., nonchè il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza acquisire informazioni aggiornate sul contesto interno della Nigeria, Paese di origine del richiedente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale non avrebbe considerato in modo adeguato il rischio derivante dal rimpatrio.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il ricorrente aveva dichiarato di essersi allontanato dal proprio Paese a seguito di una controversia relativa alla proprietà di un terreno. L’uomo interessato ad acquisire detto bene lo avrebbe minacciato e picchiato, anche in seguito al rifiuto del richiedente di intrattenere rapporti omosessuali con lui. In occasione della nuova audizione dinanzi il Tribunale, il ricorrente avrebbe inoltre dichiarato che il terreno sarebbe stato recintato dal cugino, geloso del fatto che la vendita del bene avrebbe potuto migliorare la condizione economica dell’ O.. La storia è stata ritenuta non credibile, alla luce di varie discrasie rinvenute tra la versione fornita alla Commissione territoriale e quella in seguito proposta in occasione dell’audizione in sede giudiziaria (cfr. pag. 8 del decreto), nonchè in considerazione del fatto che la recinzione apposta dal cugino non era certamente idonea a far perdere all’ O. la proprietà del suolo (cfr. ancora pag. 8). Sulla base di tali statuizioni, non attinte dal motivo in esame, sono state respinte le domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b). Con riferimento invece al profilo di cui alla lett. c), il Decreto impugnato richiama fonti idonee ed aggiornate (cfr. pag. 9 del decreto). Il ricorrente richiama altre fonti informative, ma non indica quale specifica informazione da esse ricavabile contraddirebbe la ricostruzione di fatto operata dal giudice di merito, dimostrando la non adeguatezza, o lo scarso aggiornamento, delle informazioni da quest’ultimo utilizzate. Sul punto, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S. C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato la concessione della tutela umanitaria.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale non ha ravvisato la sussistenza di profili di vulnerabilità idonei ai fini del riconoscimento della protezione in esame, valorizzando la motivazione economica dell’espatrio. Tale specifica statuizione non risulta attinta dalla censura, con la quale il ricorrente si diffonde sulla condizione di povertà estrema esistente in Nigeria e sul connesso pericolo di compromissione dei diritti fondamentali della persona, senza tuttavia aver cura di allegare alcuno specifico profilo di vulnerabilità individualizzata che il giudice di merito non abbia considerato, o non abbia adeguamente interpretato. La doglianza, dunque, si risolve in una generica richiesta di riesame del giudizio di fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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