Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7250 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2724/2009 proposto da:

SORIME SRL (OMISSIS), in persona dell’Amministratore unico

B.R., presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato CHIRICO Filadelfo, con studio in

20121 MILANO, Via Quintino Sella, 1, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE PESSINA SRL (OMISSIS), in persona dell’amministratore

unico C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO

Franco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

LORENZANI CLAUDIO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2678/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Terza Civile, emessa l’8/10/2008, depositata il 16/10/2008;

R.G.N. 4419/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FILADELFO CHIRICO;

udito l’Avvocato FRANCO DI LORENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha confermato la prima sentenza che aveva dichiarato risolto, per inadempimento della conduttrice (mancato pagamento di canoni ed oneri accessori), il contratto di locazione intercorso tra la locatrice Immobiliare Pessina srl e la conduttrice Sorime srl, in relazione ad un immobile commerciale sito in un complesso polifunzionale;

in particolare, il giudice d’appello ha escluso che oggetto del contratto fosse costituito dall’insieme delle attività commerciali previste nel piano (integrantesi le une con le altre) e che il contratto stesso fosse stato concluso sul presupposto che il centro sarebbe stato collegato al polo universitario ed alla stazione ferroviaria a mezzo di passerelle e scale mobili, così da facilitare l’accesso da parte del pubblico dei consumatori;

propone ricorso per cassazione la Sorime a mezzo di quattro motivi al quale risponde con controricorso la Pessina Immobiliare.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che, i motivi, benchè formalmente diretti a censurare violazioni di legge e vizi della motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa e vantaggiosa interpretazione del contratto, tendente ad affermare, in estrema sintesi, che la sua conclusione era fondata sul presupposto che il centro commerciale, nel quale era ubicato l’immobile, sarebbe stato collegato al polo universitario ed alla stazione ferroviaria;

la diversa interpretazione offerta dalla sentenza non manifesta, tuttavia, nè violazione dei canoni ermeneutici, nè vizi della motivazione e si fonda, soprattutto, sia sul mancato inserimento nel contratto di qualsiasi clausola che ampliasse l’oggetto della prestazione gravante sulla locatrice, sia sull’inconfigurabilità di una condizione inespressa tra le parti ma rappresentata a titolo di presupposizione;

la sentenza, dunque, non merita censura di legittimità ed il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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