Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7250 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 16/11/2016, dep.22/03/2017),  n. 7250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10582-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., D.V., D.M. quali eredi

di D.C., elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARTURO GRAF

23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SANFILIPPO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE SPERANZA con studio in

NAPOLI VIA FIRENZE 32 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a

margine;

– controricorrenti –

nonchè contro

TERMOGAS SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/2010 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 14/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del 1 motivo, assorbito il 2 motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Treviso notificava alla Thermogas s.r.l. tre avvisi di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR per gli anni d’imposta 1977, 1978 e 1979 e due avvisi di accertamento relativi a ritenute alla fonte per gli anni d’imposta 1977 e 1978. Con tutti gli atti suddetti venivano irrogate sanzioni.

I provvedimenti si rendevano definitivi per mancata impugnazione.

Non avendo la contribuente versato all’Erario le somme dovute, l’Esattoria notificava due avvisi di mora alla Thermogas s.r.l. e, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, a D.C., amministratore della società negli anni di imposta in questione.

I ricorsi proposti dalla società e dal D. in proprio, quale obbligato solidale al pagamento delle sanzioni, venivano accolti dalla C.T.P. di Treviso, con sentenza confermata in grado di appello.

La Commissione Tributaria Centrale, con sentenza n. 1780/2006, definiva il giudizio, ritenendo ammissibile il solo ricorso proposto dal D. e non anche il ricorso proposto dalla società, a mezzo dello stesso D., in quanto, all’epoca della presentazione del ricorso, il predetto non era più il rappresentante legale della società ed era quindi privo di legittimazione ad agire.

La Thermogas s.r.l. e il D. presentavano quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ricorso per ottemperanza chiedendo il rimborso delle somme versate a seguito del ricevimento degli avvisi di mora, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituiva l’Ufficio deducendo che, all’esito della sentenza della C.T.C., gli accertamenti in capo alla società erano divenuti definitivi, mentre il D. non aveva titolo alla restituzione delle somme non avendo provato di averle pagate, in quanto il relativo versamento risultava eseguito dalla Thermogas s.r.l..

La C.T.R. del Veneto, con sentenza del 14 dicembre 2010, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovuto il rimborso nei confronti della Thermogas s.r.l., mentre dichiarava dovuto il rimborso in favore degli eredi di D.C., deceduto nelle more del giudizio, per l’importo di Euro 12.742,40, oltre interessi legali.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso M.G., D.M. e D.V., nella qualità di eredi di D.C..

La Thermogas s.r.l. non ha svolto difese.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Sostiene la ricorrente che la violazione del principio dell’onere della prova emergeva dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, avendo la C.T.R. dichiarato dovuto il rimborso in favore degli eredi di D.C. pur avendo accertato in fatto che “il bollettino di versamento postale riporta il nome della società Thermogas srl senza alcun altro riferimento attestante il soggetto che di fatto ha effettuato effettivamente il versamento”.

2. Con il secondo motivo si denuncia “contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Assume la ricorrente che la C.T.R., pur riconoscendo come necessaria ai fini del rimborso la prova che il versamento fosse stato effettuato dal D., aveva poi contraddittoriamente presunto che il D. avesse effettivamente eseguito tale versamento, anche se la ricevuta di pagamento recava l’intestazione della società.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Le censure articolate dalla ricorrente, pur evocando anche la violazione del principio dell’onere della prova, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura delle prove documentali rispetto a quella operata dal giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Nella specie, la C.T.R. – sulla base della circostanza che gli avvisi di mora erano stati notificati al D. quale obbligato solidale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 98, del fatto che le deleghe per il pagamento erano intestate a “Thermogas srl – Amministratore unico coobbligato in solido D.C.”, del rilievo che alla data del 2.4.1984 la società non aveva provveduto al pagamento del relativo importo – è pervenuta alla conclusione, con apprezzamento di fatto immune da vizi logici, che il pagamento del saldo venne eseguito dal destinatario dell’avviso di mora, cioè da D.C., ex amministratore della Thermogas s.r.l..

4. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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