Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7250 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. II, 15/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21897/2019 proposto da:

U.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSA VIGNALI,

per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso la SENTENZA n. 37/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE,

depositata, depositato il 30/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che U.M., nata in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

U.M., con ricorso notificato il 8/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ritenendo che, sulla base delle informazioni acquisite, la zona di provenienza del richiedente non fosse caratterizzata da violenza indiscriminata per effetto di un conflitto armato, senza, tuttavia, indicare alcuna fonte internazionale.

2. Il motivo è fondato. Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone, in effetti, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019). La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

3. Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

4. La decisione impugnata non soddisfa i requisiti sopra indicati: la corte d’appello, infatti, ha escluso che “la zona di provenienza dell’appellante sia caratterizzata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale,… essendo il Punjab la provincia pakistana meno colpita dalla violenza…”: senza, però, indicare, a fondamento di tale convincimento, alcuna fonte d’informazione.

5. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2005, art. 32, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria.

6. Il motivo è assorbito.

7. Il primo motivo dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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