Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7250 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8992-2018 proposto da:
UNICREDIT SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.M.P., + ALTRI OMESSI, quali eredi legittimi della
madre V.E., M.S., M.M., quali
eredi legittimi della madre V.M.R., elettivamente
domiciliati in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, rappresentati e difesi dagli
avvocati ROBERTO VASSALLE, FRANCESCA VIRGILI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 113/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE
LOREDANA.
Fatto
RILEVATO
– che la banca ha proposto ricorso, fondato su di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 12 gennaio 2018, la quale ha respinto l’impugnazione contro la decisione del Tribunale della stessa città, che aveva a sua volta accolto la domanda di nullità del contratto-quadro per mancanza di forma scritta, in ragione della insussistente sottoscrizione della banca, dichiarando quindi la nullità degli ordini di negoziazione e condannando la medesima al pagamento della somma di Euro 852.232,98, oltre accessori;
– che la parte intimata resiste con controricorso;
– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;
– che le parti hanno depositato anche le memorie.
Diritto
CONSIDERATO
– che il motivo censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., n. 4, degli artt. 1350, 1418 e 2702 c.c., della L. n. 1 del 1991, art. 6, e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 perchè la sottoscrizione dell’intermediario finanziario non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro;
– che il motivo è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto nullo il contratto quadro, a causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto di credito;
– che, tuttavia, la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898 (nonchè Cass. 23-01-2018, n. 1653), ha risolto il contrasto che si era creato all’interno delle sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca;
– che le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativàai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è suffiziente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”;
– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla corte d’appello, la quale esaminerà le altre domande, considerate dai giudici di merito assorbite, e cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per l’esame delle altre domande proposte, demandando altresì alla stessa la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020