Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 725 del 18/01/2021

Cassazione civile sez. III, 18/01/2021, (ud. 23/11/2020, dep. 18/01/2021), n.725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28088 dell’anno 2017 proposto da:

V.L., (C.F.: (OMISSIS)), avvocato difensore di sè stesso;

– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale –

nei confronti di:

T.G., (C.F.: (OMISSIS)), M.T., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al

controricorso, dall’avvocato Alessandro Macchi, (C.F.:

MCCLSN47D08D869W);

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

nonchè

C.P.L., (C.F.: (OMISSIS)), G.G., (C.F.:

(OMISSIS)), T.A., (C.F.: (OMISSIS)), R.A.,

(C.F.: (OMISSIS)), R.G., (C.F.: (OMISSIS)),

R.P., (C.F.: (OMISSIS)), B.M., (C.F.: (OMISSIS)),

R.S.M., (C.F.: (OMISSIS)), F.M., (C.F.:

(OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Como n. 911/2017,

pubblicata in data 8 giugno 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 23

novembre 2020 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Como ha parzialmente accolto una opposizione agli atti esecutivi proposta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da T.G. nei confronti di V.L., C.L., G.G., M.T., T.A., R.A., G., P. e S.M., B.M. e F.M., nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti.

Ricorre il V., sulla base di sette motivi.

Resistono con controricorso T.G. e M.T., che propongono a loro volta ricorso incidentale sulla base di diciannove motivi, al quale resiste il V. con ulteriore controricorso.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Sia il ricorso principale che quello incidentale sono inammissibili.

Essi infatti non rispettano il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nè il ricorso principale nè quello incidentale (peraltro inammissibile pure per altre ragioni, come si dirà), nell’esposizione del fatto, presentano tale contenuto minimo.

1.1 Nel ricorso principale, il ricorrente si limita ad affermare che il T. aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 13/14 marzo 2014, che aveva approvato il progetto di distribuzione nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 192+243/03 del R.G.E., ma non chiarisce in alcun modo quale fosse l’esatto oggetto e quali le parti (creditori procedenti, debitori, creditori intervenuti) del processo esecutivo, nè richiama il contenuto del progetto di distribuzione contestato e, soprattutto, non illustra in modo specifico i motivi dell’opposizione avanzata dal T., dando conto invece di alcune delle eccezioni proposte a confutazione di essa e dello svolgimento del processo (in special modo con riguardo ad una eccezione di tardività dell’opposizione che aveva dato luogo alla presentazione di una querela di falso, ritenuta non rilevante dall’istruttore essendo mancata la dichiarazione della parte interessata di intendere avvalersi del documento contestato). Gli elementi omessi nell’esposizione del fatto non emergono d’altronde con adeguata chiarezza e precisione neanche dall’esposizione contenuta ad illustrazione dei singoli motivi di ricorso.

Si tratta, come appare evidente, di elementi necessari per mettere in condizione la Corte di valutare l’ammissibilità ed il merito dell’impugnazione proposta e, in via logicamente preliminare, anche di apprezzare l’integrità del contraddittorio, l’interesse ad agire e contraddire delle parti e l’originaria stessa ammissibilità dell’opposizione.

1.2 Il ricorso incidentale, oltre a difettare di una precisa, puntuale ed adeguata indicazione dei fatti rilevanti del giudizio non esposti nel ricorso principale (di cui si è sopra dato conto), contiene una prolissa e confusa esposizione delle vicende processuali, unitamente a quella di vicende extraprocessuali ed a una serie di valutazioni (in buona parte del tutto prive di riscontri ed al limite della correttezza processuale) di cui non è chiarito il rilievo ai fini dell’impugnazione, il che finisce per rendere del tutto oscura e non intelligibile l’esposizione dei fatti effettivamente rilevanti ai fini del presente giudizio. Vanno richiamati in proposito i principi espressi da questa Corte, certamente applicabili nella fattispecie (ed ai quali intende darsi continuità), secondo cui, “in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016, Rv. 641554 – 01; conf.: Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019, Rv. 653337 – 01).

In ogni caso, la richiesta di notifica del ricorso incidentale risulta effettuata in data 15 gennaio 2018, quindi oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 8 giugno 2017) di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nella formulazione applicabile nella fattispecie, in ragione della data di instaurazione del giudizio), tenuto anche conto dell’oggetto del giudizio (in materia di esecuzione forzata), al quale non è applicabile la sospensione feriale dei termini.

Stante l’inammissibilità del ricorso principale, dunque, il ricorso incidentale, prima di essere inammissibile per difetto di esposizione del fatto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non può in nessun caso essere esaminato nel merito anche perchè inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

1.3 L’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale (peraltro anch’esso inammissibile, come si è detto), sulla base di quanto sin qui esposto, assorbono ogni altra questione (anche con riguardo alla tempestività del controricorso) e rendono del resto superflua la stessa illustrazione dei ventisei singoli e specifici motivi posti a base degli stessi.

2. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia di quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo giusti motivi, anche in considerazione della peculiarità della vicenda e del fatto che il ricorso incidentale risulterebbe inammissibile.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, limitatamente al ricorso principale, non configurando la declaratoria di inefficacia una soccombenza, in rito o nel merito, al riguardo.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2021

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