Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 725 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 15/01/2020), n.725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17920-2018 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE n.

23 c/o CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI

GENIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FELICE AMATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 10.11.2014 il Tribunale di Salerno liquidava in favore dell’avv. A.T. un compenso di Euro 800 oltre accessori, a fronte dell’assistenza dal medesimo prestata in favore di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un giudizio svoltosi innanzi il predetto ufficio e conclusosi con sentenza n. 3253/2014. Detta quantificazione veniva determinata sul presupposto che il giudizio a quo avesse valore indeterminabile.

L’odierno ricorrente interponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione ed il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice delegato dal Presidente, accoglieva parzialmente il gravame riconoscendo l’applicabilità al caso di specie dello scaglione di valore previsto per le cause da Euro 26.001 ad Euro 50.000 ed aumentando di conseguenza il compenso ad Euro 1.125 oltre accessori. Il Tribunale, tuttavia, faceva riferimento al D.M. n. 140 del 2012, nonostante il giudizio fosse stato definito con sentenza depositata il 30.9.2014, successivamente all’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014.

L’ A. proponeva quindi ricorso per la cassazione della detta decisione e questa Corte, con ordinanza n. 17856/2017, accoglieva il ricorso, cassava il provvedimento impugnato e rinviava la causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

A seguito della riassunzione del giudizio il Tribunale, con il provvedimento oggi impugnato, liquidava nuovamente il compenso spettante all’ A. applicando il D.M. n. 55 del 2014, e determinandolo in Euro 2.212,50 oltre accessori; liquidava altresì le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio in complessivi Euro 1.400, di cui Euro 900 per compensi, oltre accessori di legge.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento l’ A. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente determinato il compenso relativo al primo giudizio di legittimità ed alla successiva fase di rinvio in misura inferiore a quella prevista dalle tariffe allegate al predetto decreto ministeriale.

La censura è fondata nei termini di seguito esposti.

Il Tribunale di Salerno ha quantificato in complessivi Euro 900 i compensi spettanti all’odierno ricorrente per il giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 17856/2017 e per la successiva fase di rinvio, senza distinguere i diversi gradi del giudizio nè dar conto dei motivi per cui ha ritenuto di addivenire ad una liquidazione unitaria delle spese. Nemmeno viene chiarito dal giudice del rinvio il motivo per cui queste ultime sono state quantificate in misura corrispondente a quella indicata in dispositivo. Il motivo, con il quale il ricorrente censura nel suo complesso la statuizione sulle spese, va pertanto accolto nei limiti di cui anzidetto. Poichè tuttavia nel motivo di ricorso vengono indicati i valori medi di tariffa, e non i minimi, non è possibile procedere alla decisione della causa ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, affinchè provveda a liquidare le spese del primo giudizio di legittimità, conclusosi con ordinanza n. 17856/2017, della successiva fase di rinvio, nonchè del presente giudizio di cassazione, tenendo conto del valore della controversia, applicando le tariffe allegate al D.M. n. 55 del 2014 e provvedendo ad indicare, in motivazione, sia i criteri adottati per la determinazione delle spese di ciascun singolo grado, sia gli importi rispettivamente liquidati per ciascuno di essi.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2020

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