Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 725 del 15/01/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 725 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificala
sul ricorso proposto da:
ANIBALLI Sandro (4’1WL SDR 25H08 F4540), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Giovanni Minestroni, elettivamente
domiciliato in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 39,
presso lo studio dell’Avvocato Michele Maiolo;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
pro
tempore;
– intimato
–
avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona,
depositato il 12 giugno 2012.
Data pubblicazione: 15/01/2014
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto
presso
che, con ricorso depositato il 7 dicembre 2011
la Corte d’appello di Ancona, Aniballi Sandro
chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata di un
giudizio civile;
che l’adita Corte d’appello con decreto del 7 dicembre
2011 dichiarava l’improcedibilità del ricorso, ancorché
nella intestazione del provvedimento il nominativo
riportato fosse quello di Anniballi Sandro;
che con istanza in data 17 maggio 2012, il ricorrente
chiedeva la rimessione in termini al fine di effettuare la
notifica del ricorso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89
del 2001;
che la Corte d’appello di Ancona, con provvedimento in
data 12 giugno 2012, respingeva l’istanza, sul rilievo che
il precedente provvedimento aveva definito il giudizio,
sicché lo stesso avrebbe potuto essere impugnato con
ricorso per cassazione;
Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per la
che Aniballi Sandro ha proposto ricorso per la
cassazione di questo provvedimento, affidato a due motivi;
che l’intimato Ministero non ha svolto difese.
Considerato
che il collegio ha deliberato l’adozione
sentenza;
che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della
legge n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte d’appello
avrebbe potuto disporre la rinnovazione della notificazione
del ricorso, tempestivamente depositato, non ostando a ciò
la conformazione del procedimento di cui alla legge n. 89
del 2001 al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. cod.
proc. civ.;
che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente
denuncia il vizio di carenza di motivazione, con
riferimento all’affermazione contenuta nel provvedimento
impugnato, secondo cui il difensore avrebbe potuto
attivarsi ulteriormente al fine di conoscere la data della
fissazione dell’udienza in camera di consiglio e il termine
per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza;
che il ricorso è inammissibile;
che questa Corte ha affermato il principio, che il
Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, per
3
della motivazione semplificata nella redazione della
cui «in tema di equa riparazione per violazione della
durata ragionevole del processo, ove la corte d’appello
dichiari con decreto l’improcedibilità dell’azione per non
aver il ricorrente provveduto a notificare
ricorso ed il provvedimento di fissazione della camera di
consiglio, tale pronuncia, in quanto esaurisce la
ludicandi
potestas
del giudice adito e definisce il giudizio di
merito, è suscettibile di impugnazione per cassazione, in
difetto della quale il decreto d’improcedibilità passa in
cosa giudicata e l’interessato non può rimettere in
discussione – con istanza di riassunzione presso il giudice
a
quo –
la questione della rinnovazione degli atti per
l’omessa notifica della domanda introduttiva» (Cass. n.
8622 del 2013);
che da tanto consegue che, ove, come nel caso di
specie, il decreto di improcedibilità non sia stato fatto
oggetto di tempestiva impugnazione e sia passato in cosa
giudicata formale, la parte interessata non può veicolare
le censure per i vizi dai quali lo ritenga affetto contro
il successivo decreto declinatorio della istanza di
rimessione in termini ai fini della notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza;
che il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
all’amministrazione convenuta, nel termine stabilito, il
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
presente giudizio in quanto il Ministero intimato non ha
svolto difese.
PER QUESTI MOTIVI
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile – 2 della Corte suprema di cassazione,
il 12 novembre 2013.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.