Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 725 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 13/01/2011), n.725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M.L. (OMISSIS), P.S. (

(OMISSIS)), P.G. ((OMISSIS)) P.V.

((OMISSIS)) P.A. ((OMISSIS)) P.E.

G. ((OMISSIS)) P.R. ((OMISSIS))

quali eredi testamentari di P.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio

dell’avvocato ABBAMONTE ANDREA, rappresentati e difesi dall’avvocato

VERDEROSA ROSSELLA, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3955/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 13/03/09, depositato il 17/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze da P.A., P.R., P. S., P.G., P.E.G., P.V. e G.M.L. – nella loro qualita’ di eredi di P. V., deceduto il (OMISSIS) – in relazione alla durata, ritenuta irragionevole, del giudizio promosso dal loro dante causa con ricorso del 12.1.1995 alla Corte dei Conti – sez. giur. Campania – definito con sentenza di parziale accoglimento della domanda di pensione privilegiata in data 18.7.2008, appellata dinanzi alle sez. centrale della Corte dei Conti.

La Corte di merito, in particolare, ha evidenziato che la durata ragionevole del giudizio presupposto andava fissata in tre anni.

Quindi, sin dal 1998 era maturato il diritto all’equa riparazione per il processo pendente. Talche’ nel 2008 il diritto stesso era gia’ estinto per prescrizione. Contro il predetto decreto gli attori – nella spiegata qualita’ – hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Ministero intimato.

2. Con i tre motivi i ricorrenti denunciano: 1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 deducendo l’inapplicabilita’ della prescrizione bensi’ unicamente l’istituto della decadenza; 2) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 2935 c.c. perche’ – subordinatamente – sarebbe applicabile la prescrizione decennale e 3) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 e dell’art. 2935 c.c., perche’, comunque, la prescrizione non decorrerebbe se non dal 2001, data di entrata in vigore della legge Pinto. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente fondato, con conseguente assorbimento delle restanti censure. La S.C., infatti, ha di recente affermato il principio per il quale “la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facolta’ di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilita’ tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficolta’ pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilita’ della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonche’ il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operativita’ della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

All’accoglimento del motivo e la cassazione del decreto impugnato potrebbe conseguire la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. da parte della Corte, posto che il provvedimento impugnato ha determinato il periodo di durata ragionevole in anni tre. Pertanto, per i dieci anni circa di ritardo fino alla presentazione della domanda, potrebbe essere liquidato ai ricorrenti l’indennizzo per danno non patrimoniale sulla base del principio per il quale, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Il danno andrebbe determinato in Euro 9.250,00, oltre interessi legali dalla domanda. Il ricorso, quindi, puo’ essere deciso in camera di consiglio”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso. Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore dei ricorrenti, pro – quota, nella misura di Euro 6.250,00. Cio’ in difformita’ di quanto indicato nella relazione e in applicazione della piu’ recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui “deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguita’ della posta in gioco per l’esiguita’ del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, ric. 43674/02). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombeva.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti, nella qualita’ in atti, la somma di Euro 6.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimita’ in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA