Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7249 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. III, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16319/2009 proposto da:

EDILIZIA LEONARDO, ditta individuale di B.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato

POMPONIO AMEDEO, rappresentata e difesa dall’avvocato LA FRANCESCA

Andrea, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., C.L., G.C.,

C.T.U. D.A.;

– intimati –

avverso il decreto R.G. 4272/08 del TRIBUNALE di NOVARA del 27.5.09,

depositato il 03/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione del “decreto emesso in data 7.05.2009 e comunicato in data 12.5.2009, del Tribunale di Novara in persona del Presidente Delegato alla trattazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. R.G. 4272/08 e successivo provvedimento di conferma emesso in data 27.5.2009 (depositato il 3.6.2009) e comunicato in data 8.6.2009″.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Il provvedimento di istruzione preventiva non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, come risulta dall’art. 698 c.p.c., comma 2, in virtù del quale l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione ne, giudizio di merito (v. anche S.U. ord. 20.6.2007 n. 14301) Nè a diversa soluzione può pervenirsi nè in ordine a questo primo provvedimento (7.5.2009), nè in ordine a quello di conferma adottato in data 3.6.2009 perchè trattasi di provvedimento con il quale è stata disposta e confermata la condanna del resistente al pagamento delle spese dell’accertamento tecnico preventivo.

In questo caso, infatti, per il richiamo operato dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., all’art. 669 septies c.p.c., comma 3, avverso il provvedimento contenete condanna alle spese era esperibile l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e segg., e non il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare.

Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, come proposto, non ha alcuna rilevanza la circostanza – sostenuta dalla ricorrente – che la statuizione del provvedimento impugnata sarebbe quella con cui il giudice ha posto a carico della odierna ricorrente le spese dell’accertamento tecnico preventivo, posto che – come rilevato nella relazione – il rimedio, in questo caso esperibile, era quello, non del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.”, ma quello previsto dall’art. 669 septies c.p.c., comma 3, per il quale la condanna alle spese contenuta nel provvedimento di rigetto è opponibile ai sensi dell’art. 645 c.p.c., e segg..

Tale norma, infatti, che pure disciplina espressamente solo l’ipotesi di provvedimento negativo, ha una valenza generale, volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dal citato art. 645 c.p.c., e segg., ogni statuizione sulle spese, mentre il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, per cui è, in ogni caso, inammissibile quando abbia ad oggetto la statuizione sulle spese processuali in sede cautelare, anche se la stessa non sia di condanna, ovvero intervenga per la prima volta in sede di reclamo, o, per qualsiasi motivo, sia intervenuto un provvedimento di accoglimento dell’istanza cautelare (v. anche Cass. ord. 15.12.2008 n. 29338).

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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